Corte di Cassazione I sezione civile , Sentenza 30 aprile 2020, n. 8432.
Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio stesso.
Movimento Genitori Separati
Il Presidente
Dott. Marco A. Doria