Gli accordi di collocamento alternato dei minori


La ratifica degli accordi presi dai genitori per la regolamentazione di affidamento, responsabilità genitoriale, collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e sottoposto con ricorso a firma congiunta al vaglio del Tribunale del loro luogo di residenza puo’ essere fatta con provvedimento camerale senza la necessità di una preventiva convocazione delle parti ad una apposita udienza.
Corrisponde all’interesse dei figli minori un tipo di affidamento condiviso, meglio di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, che preveda anche un collocamento alternato dei figli minori presso i genitori.
Nel caso di specie le parti sperimentavano positivamente, ancora prima della ratifica del Tribunale, un collocamento delle figlie, di Otto e Sei anni di età, presso entrambi i genitori, con una pari divisione della loro permanenza diurna e notturna nel corso della settimana e nei fine settimana, periodi non scolastici compresi. Anche l’assegno di mantenimento perequativo cedeva del tutto il passo negli accordi ratificati al mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori nei rispettivi tempi di permanenza. Con una precisa ripartizione e partecipazione, in base a capitoli di spesa da loro ben individuati, invece, per quanto attiene a spese extra (es. cambio stagionale) e spese straordinarie.
*Tribunale di Bari, I sez. civile, C. Consiglio, Pres. S. U. De Simone, rel. dott. A. Carra, decreto 4.10.2016

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