Il Viminale, con una circolare firmata dal Prefetto Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, in una circolare inviata ai Prefetti chiarisce i dubbi sull’applicazione del decreto. Dubbi che per certi versi restano fumosi, nebulosi anche in virtù di una specificazione del Garante della Privacy sull’identificazione degli intestatari del ‘foglio verde’.
Di seguito la circolare del Ministero dell’Interno e la decisione del Servizio Affari Legislativi e Istituzionali del GPDP.
GABINETTO DEL MINISTRO
15350/117/2/1Uff.III-Prot.Civ. Roma, 10agosto 2021
AI SIGG.RJ PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LOROSEDI
Al SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
SEDE
OGGETTO: Disposizioni in materia cli verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
La verifica delle ce1tificazioni verdi COVID-19 (d’ora in avanti certificazioni verdi) è disciplinata dall’art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (di qui in poi d.P.CM), contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.
Originariamente introdotte per le attività indicate dal predetto decreto-legge n.52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla, il loro impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell’art. 9-bis del citato DL n.52/2021, inserito dall’art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.
Il ricorso alle certificazioni verdi, com’è noto, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto e ha determinato in alcuni settori interessati l’esigenza di opportuni chiarimenti che si intendono qui fornire, rinviando, per le patti non oggetto di trattazione, alle specifiche FAQ pubblicate, come di consueto, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre i1manzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano, all’uopo, due diverse e successive fasi.
La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.
Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell’art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto a1ticolo.
La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato ait. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento.
Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 13, non riccorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori”, contenuta nel predetto comma 4.
Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo – ossia alla lettera a) del comma 2 dell’art. 13 – “i pubblici ufficiali nel ‘esercizio delle relative funzioni”, notoriaimente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.
Inoltre, lo stesso art. 13 indica, di seguito, anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire alcune ulteriori precisazi01ù.
Riguardo alla categoria sub b), essa è riferita al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n.94.
Appare oppo1tuno ra1mnentare come la stessa legge n.94/2009 vieti per tale personale l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
Trattandosi, inoltre, di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di effettuare verifiche, anche saltuarie, riguardo al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco.
Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell’art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
Ne consegue che la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-bis del DL n.105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all’ape1to, nonché per l’asp01to e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.
In merito all’applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della ce1tificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi.
È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 13 del citato d.P.C.M.
Si richiama altresì l’attenzione sulla previsione contenuta al comma 6 del più volte citato articolo 13, che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento ai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accetti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.
Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, cui si riferisce la lettera d) del suddetto art. 13, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impiru1ti sportivi è previsto e disciplinato dall’art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019.
Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell’impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.
Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz’altro ricompresi, benché non espressan1ente menzionati nella disposizione in commento, anche gli steward
Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell’art. 13, comma 2, del d.P.C.M., si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero impone il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.
Ne discende l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 13 del d.P.C.M., facendone oggetto di apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei Sigg. Questori.
Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione, si ringrazia.
IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi
Ecco quello che scrive il Garante per la Protezione dei Dati Personale.
Cons. Maurizio Marrone
Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, delegificazione
e semplificazione dei percorsi amministrativi, affari legali e
contenzioso, emigrazione, cooperazione internazionale e post olimpico
Regione Piemonte
Illustre Assessore,
il quesito da Lei rivolto all’Autorità solleva un tema di indubbio interesse generale, relativo ai limiti e ai presupposti del potere di accertamento dell’identità del titolare delle certificazioni verdi, nei contesti nei quali sia richiesto il possesso di tali attestazioni.
Per quanto di competenza di questa Autorità, tuttavia, non può che rilevarsi come l’art. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art.3 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, preveda- ai fini della regolamentazione delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni verdi- l’applicazione, anche nelle nuove ipotesi di ostensione introdotte dal d.l. n. 105, della disciplina procedurale prevista dal dPCM attuativo dell’art. 9, c.10, del d.l. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Tale disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende, del resto- oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM.
Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM).
Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o esigenza di approfondimento, si rivolgono i saluti più cordiali,
Servizio Affari Legislativi e Istituzionali
La dirigente