Green pass: cosa cambia dal primo settembre

Scatta sabato l’obbligo di Green pass per scuole e viaggi a lunga percorrenza. Entrano infatti in vigore le norme del decreto legge 111 del 6 agosto scorso che ampliano l’elenco delle attività per le quali è obbligatorio avere la certificazione verde. Non più solo ristoranti e palestre, o teatri, ma anche aerei, treni ad alta velocità o a lunga percorrenza, traghetti su tratte interregionali (escluso lo Stretto di Messina) e soprattutto, il mondo della scuola. I problemi legati al controllo del Green pass nelle scuole e sui mezzi di trasporto sono allo studio nei rispettivi ministeri. I presidi infatti hanno segnalato da tempo le difficoltà di un controllo quotidiano del personale in possesso del “certificato verde”, un dato che per ragioni di privacy non può essere conservato. È quindi attesa con grande interesse la piattaforma, una sorta di app specifica che dovrebbe consentire alle segreterie degli istituti scolastici di conoscere velocemente il Green pass ogni giorno. Nel mondo dei trasporti, se sono piuttosto agevoli i controlli su aerei, traghetti e treni ad alta velocità e al lunga percorrenza, diverso è il caso del trasporto pubblico locale, in cui i viaggiatori non sono obbligati al possesso del Green pass, ma a mantenere distanziamento e usare la mascherina. E può essere garantita una occupazione dell’80 per cento della capienza dei mezzi.

Ieri il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha annunciato che saranno effettuati controlli a terra, a campione, prima di salire sugli autobus. Tra le novità per il trasporto pubblico locale è previsto un ritorno dei controllori non solo per i biglietti ma anche per il rispetto delle regole: «Nessuno ha mai pensato – ha aggiunto Giovannini – che servisse un controllore per ogni autobus». Idea già bocciata dai sindacati dei trasporti. Nelle Linee guida in arrivo dal governo, e che saranno adottate con ordinanza del ministero della Salute, resterà probabilmente l’indicazione di differenziare l’orario di apertura di uffici e negozi, delle scuole e dei servizi pubblici, per limitare i rischi di assembramenti. Tematiche che verranno affrontate nei tavoli prefettizi.

MOBILITA’ / Dagli aeroporti alle ferrovie, obbligatorio per chi viaggia
Tutti coloro che viaggiano in aereo o sui treni a lunga percorrenza, del tipo Alta Velocità, Intercity, Intercity Notte, devono essere in possesso del Green pass. La verifica è affidata alle compagnie aeree e ai gestori dei servizi ferroviari, prima di salire a bordo. Lo stesso obbligo si applica anche a coloro che dovessero rientrare da un viaggio all’estero, i quali devono anche compilare online il modulo del Passenger locator form (Plf) per segnalare dove si andrà a soggiornare in Italia. Restano differenziati gli obblighi a seconda del Paese da cui si sta rientrando in Italia: si va dall’elenco A (Città del Vaticano e San Marino) per i quali non sono previste restrizioni, a quelli che hanno specifiche condizioni: Giappone, Canada, Stati Uniti, Israele, Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.

MOBILITA’ / Traghetti e autobus: vincoli legati alla lunga distanza
Anche i passeggeri di navi e traghetti per il trasporto interregionale sono soggetti all’esibizione del Green pass. Sono esentati solo i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, considerati al pari del trasporto pubblico locale. Infatti l’obbligo non si applica neppure ai traghetti e aliscafi che operano collegamenti con le isole minori.
Analogo discorso riguarda gli autobus che effettuano servizio su percorsi che collegano più di due regioni: questi sono soggetti all’obbligo della certificazione verde. Altrettanto gli autobus di servizi di noleggio con conducente. Viceversa la richiesta del Green pass non si applica al trasporto pubblico locale regionale: autobus, tram e metropolitane. S Su questi mezzi resta ovviamente l’obbligo di indossare la mascherina.

SCUOLA / Prof e personale scolastico dovranno esibirlo sempre
Il decreto legge del 6 agosto scorso sottolinea che è obiettivo dell’anno scolastico 2021/2022 svolgere in presenza l’attività didattica e scolastica, dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di secondo grado. È previsto l’obbligo di certificazione verde per tutto il personale scolastico, nonché per gli studenti universitari. Docenti e personale che non ottemperassero all’obbligo sono considerati in assenza ingiustificata e – dal 5° giorno di assenza – sospesi dal lavoro senza retribuzione. Nelle scuole è comunque prevista l’adozione dei dispositivi di protezione individuale, e la distanza superiore a un metro (se possibile). Presentando il decreto, il ministro Bianchi ha detto che in presenza di un caso di positività, la quarantena è di 10 giorni per i non vaccinati, di 7 giorni per i vaccinati.

SPORT E CULTURA / Musei, cinema e mostre: senza non si può entrate
Lo stesso decreto del 6 agosto scorso ha previsto l’immediato obbligo di esibizione del Green pass per il pubblico delle manifestazioni sportive e culturali. Nello specifico, nelle regioni in zona bianca e gialla, teatri, sale da concerto, cinema sono aperti al pubblico con posti preassegnati e con distanza interpersonale di almeno un metro. In zona bianca, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata. Eventi sportivi all’aperto possono avere il pubblico nella misura del 50 per cento di quella massima autorizzata. Aperti anche musei, luoghi della cultura e mostre, tutti ovviamente con il possesso di certificazione verde. Lo stesso vale per la partecipazione a fiere, convegni e congressi, e sagre locali.

SERVIZI EDUCATIVI / Per i minori di 12 anni c’è l’esenzione totale
Esentati dall’obbligo di certificazione verde sono i bambini sotto i 12 anni di età, per i quali i vaccini non sono indicati. Libera quindi la partecipazione ad attività per le quali agli adulti è richiesto il Green pass: mangiare al chiuso in un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. Nemmeno per l’accesso di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi è richiesta la certificazione verde. Altrettanto esentati dall’obbligo di vaccinazione per ottenere il Green pass sono coloro che per motivi di salute non possono ricevere o completare con la seconda dose il ciclo vaccinale. Diverso è il caso il rientro dai viaggi all’estero: non è richiesto il Green pass per gli under 12, ma per i bambini con più di 6 anni è richiesto un tampone molecolare o antigenico rapido. Per il viaggio all’estero i limiti possono variare a seconda del Paese di destinazione.

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