Importanti agevolazioni per quanti percepiscono una pensione estera e decidono di trasferirsi in un Comune del Mezzogiorno. Possono accedere ad un regime fiscale agevolato.
L’Italia vuole competere con il resto dell’Unione europea, e diventare un polo d’attrazione per le persone, che percepiscono una pensione estera. L’articolo 24-ter del DPR n. 917, introdotto dalla Legge n. 145/2018, ha introdotto una flat tax al 7% per i soggetti italiani o stranieri, che siano titolari di una pensione di provenienza estera, i quali decidano di stabilirsi in una qualsiasi regione del Sud Italia, scegliendo come Comune di residenza uno che abbia meno di 20.000 abitanti.
Oltre alla tassazione agevolata sui redditi, i soggetti che percepiscono una pensione estera sono esenti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie eventualmente detenute fuori dall’Italia. Questi contribuenti, in estrema sintesi, sono esonerati dalla compilazione del quadro RW e dai pagamenti di IVIE e IVAFE.
Nel tentativo di incentivare l’arrivo in Italia dei soggetti, che stanno percependo una pensione estera, il legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni particolarmente interessanti, per quanto riguarda i requisiti di reddito e patrimonio. L’articolo 24-bis del TUIR prevede una flat tax a 100.000 euro per quanti decidono di trasferire la propria residenza in Italia: l’obiettivo è sostenere lo spostamento delle persone con un elevato patrimonio. Con questa agevolazione si spera di riuscire a incrementare i consumi nel nostro paese.
Indice
Le agevolazioni previste per le pensioni estere
Requisiti da rispettare per l’agevolazione
Le regioni dove chiedere la residenza
Da quali paesi è necessario provenire
Le pensioni estere che godono delle agevolazioni
Monitoraggio fiscale: chi ha diritto all’esenzione
Flat Tax, come esercitare l’opzione
Le agevolazioni previste per le pensioni estere
Ma quali sono le agevolazioni previste per i pensionati esteri? L’articolo 24-ter del TUIR, che è stato introdotto attraverso l’articolo 1, co. 273.274 della Legge n. 145/18, ha disposto un’agevolazione fiscale per i contribuenti, di qualsiasi nazionalità, che stiano percependo dei redditi da pensione di fonte estera.
L’agevolazione è stata disposta per quanti decidono di trasferire la propria residenza fiscale in una delle tante regioni del Sud Italia. Quanti dovessero trasferirsi nel Mezzogiorno, hanno la possibilità di usufruire di una tassazione sostitutiva forfettaria, con un’aliquota fissa al 7%. La norma viene applicata ai soggetti che, a tutti gli effetti, rientrano nel regime dei neo-domiciliati in Italia, così come è stato previsto dall’articolo 25-bis del TUIR.
L’obiettivo di questa particolare norma è quella si incentivare i percettori di una pensione estera a trasferirsi nel Sud Italia, per incentivarne la crescita economica.
Requisiti da rispettare per l’agevolazione
Quali requisiti devono rispettare i pensionati esteri, per poter accedere a questa particolare tassazione agevolata? I diretti interessati devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
nel corso dei precedenti cinque periodi d’imposta, non devono essere stati residenti in Italia;
devono essere titolari di redditi da pensioni o altri assegni ad essi equiparati, che siano erogati da soggetti esteri;
sono tenuti a trasferire la propria residenza in Italia, in un comune con meno di 20.000 abitanti, che sia situato in una regione del Mezzogiorno;
devono, inoltre, trasferire la residenza da un Paese con il quale sia in vigore un accordo di cooperazione amministrativa.
Ma entriamo nel dettaglio ed analizziamo i principali requisiti richiesti per accedere all’agevolazione.
Le regioni dove chiedere la residenza
Uno dei requisiti a cui prestare la massima attenzione è il Comune nel quale i pensionati esteri dovranno trasferire la propria residenza fiscale. I Comuni devono avere una popolazione non superiore a 20.000 euro. Devono appartenere al territorio di una delle seguenti regioni:
Sicilia;
Calabria;
Sardegna;
Campania;
Basilicata;
Abruzzo;
Molise;
Puglia.
Se è importante il Comune presso il quale richiedere la nuova residenza, è altrettanto importante la pregressa residenza fiscale: i diretti interessati, in altre parole, per almeno cinque periodi di imposta antecedenti a quello nel quale l’opzione diventa efficace, non devono essere stati residenti in Italia.
Attraverso la circolare n. 21/2020, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il contribuente, che non è mai stato cancellato dal registro dell’Anagrafe della popolazione residente (AIRE) non può esercitare l’opzione. Questa indicazione, purtroppo, rischia di creare alcuni problemi ai soggetti che non sono mai stati iscritti all’AIRE, ma che erano residenti all’estero in forza di una delle tante convenzioni contro le doppie imposizioni. Al momento, non sono arrivati dei chiarimenti ufficiali su come debbano comportarsi questi soggetti.
Da quali paesi è necessario provenire
Hanno la possibilità di accedere alla flat tax al 7% i pensionati esteri che trasferiscono la residenza da paesi, con i quali sono stati sottoscritti degli accordi di cooperazione amministrazione.
Con questa particolare formula, il legislatore si riferisce agli Stati che permettono un adeguato scambio di informazioni, ai sensi della Direttiva n. 2011/16/UE. Con questi Paesi, l’Italia ha sottoscritto degli accordi bilaterali o sovranazionali, attraverso i quali regolare questi scambi.
Le pensioni estere che godono delle agevolazioni
La flat tax al 7% non si applica unicamente ai redditi da pensione di fonte estera, che devono essere percepiti dal contribuente che rientra in Italia. È possibile agevolare, infatti, qualsiasi reddito di fonte straniera, purché rispettino i seguenti requisiti:
siano percepiti da una fonte residente all’estero;
siano prodotti all’estero individuati mediante una lettura a specchio dei criteri previsti dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
I pensionati esteri hanno la possibilità di scegliere di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi che sono prodotti in un qualsiasi paese estero. Questa possibilità è ammessa dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione, oppure con successiva modifica.
Monitoraggio fiscale: chi ha diritto all’esenzione
I contribuenti che accedono al regime di favore previsto dall’articolo 24 del TUIR, oltre ai benefici previsti da una tassazione agevolata dei redditi provenienti dall’estero, godono di un ulteriore vantaggio. Per i primi dieci periodi d’imposta di validità del regime sarà esonerato:
dalla predisposizione del quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche dedicato al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estera;
dalla determinazione e dal pagamento delle imposte patrimoniali: l’IVIE, per gli immobili detenuti all’estero e l’IVAFE per le attività finanziarie detenute all’estero.
Flat Tax, come esercitare l’opzione
I contribuenti hanno la possibilità di esercitare l’opzione della flat tax direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta nel quale viene trasferita la residenza in Italia. Questa opzione è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta e per i primi nove periodi di imposta successivi a quest’ultimo.
Nel momento in cui chiedono di accedere all’opzione, i contribuenti devono necessariamente indicare la giurisdizione o le giurisdizioni nelle quali hanno avuto l’ultima residenza fiscale, prima dell’esercizio di validità dell’opzione.