I minori non vanno obbligati a riavvicinamenti assistiti

Nel caso in questione, il padre chiedeva di riallacciare i rapporti con la figlia, a suo dire interrotti a causa degli atteggiamenti ostili e ritorsivi dell´ex moglie nei suoi confronti. I Giudici della Cassazione hanno escluso un percorso ‘forzato’ di riavvicinamento, ritenendo che potesse essere piuttosto controproducente e deleterio per la minore.

In caso di separazione, e di conseguenti allontanamenti tra uno dei coniugi e i figli minori, questi non possono essere costretti, neppure in nome del ruolo genitoriale, a riavvicinamenti obbligati ed assistiti, dovendosi valorizzare la loro capacità di autodeterminarsi.

Su questo argomento, particolarmente delicato e complesso, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione Civile, con Sentenza n. 20107 del 2016 con la quale la Suprema Corte ha confermato quanto già stabilito dai Giudici in sede d´Appello.

Nel caso in questione, vertente principalmente sulla richiesta di un padre di riallacciare i rapporti con la figlia, a dire di quest´ultimo interrotti a causa degli atteggiamenti ostili e ritorsivi dell´ex moglie nei suoi confronti, i Giudici di legittimità avevano già correttamente escluso un percorso ‘forzato’ di riavvicinamento, ritenendo che potesse essere piuttosto controproducente e deleterio per la minore.

In questa prospettiva, condivisa dal Supremo Collegio, si è tenuto in massima considerazione quanto riportato dalla minore, che si era sentita abbandonata dal padre che, a seguito della separazione con l´ex moglie, aveva intrattenuto un rapporto sterile e distante con la figlia.

Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda sottoposta al suo esame, la Sezione ha ritenuto di non accogliere le doglianze del padre ricorrente, che aveva proposto ricorso in Cassazione, fondandolo su una presunta negazione della figura paterna. Tali doglianze non sono state condivise dal Supremo Collegio, che, invece, ha concentrato la propria attenzione più che su una pseudo ‘alienazione parentale’, come chiesto dal ricorrente, sull´interesse precipuo della minore, valorizzandone, nonostante la giovane età, la facoltà di autodeterminazione.

La ragazzina, tra l´altro, pur rifiutando di sottoporsi ad itinerari di riavvicinamento assistito e forzato con il proprio genitore,, dall´altra non aveva affatto escluso la possibilità di un riavvicinamento con il padre, qualora lo stesso si fosse riavvicinato a propria volta in maniera sincera e spontanea.

Ciò detto, i Supremi Giudici, non ravvisando alcun difetto motivazionale nella pronuncia resa in grado d´appello, hanno rigettato il ricorso proposto dal padre.

CASSAZIONE:VI Sez Civile Sentenza n. 20107 del 2016

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