Il crowdfunding si veste di nuovo: le novità del regolamento

Il crowdfunding si veste di nuovo: le novità del regolamento

È entrato da pochi giorni in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503, il c.d. Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business, altrimenti conosciuto come Regolamento ECSP.

Questo Regolamento si propone di introdurre importanti novità per i fornitori di servizi e le piattaforme di crowdfunding; di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera.

Nel contesto italiano l’introduzione del Regolamento contribuirà ad uniformare il quadro normativo nazionale, la cui disciplina è in parte contenuta nel “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line”, adottato con Delibera Consob n. 18592/2013, e  nelle “Disposizioni sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari”, adottate con la Delibera di Banca d’Italia n. 584/2016, per quanto concerne il lending crowdfunding.

Le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione ai sensi di tale Regolamento, se tale data è anteriore.

La normativa europea si applicherà ai fornitori di servizi di equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding, con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati, a cui continueranno ad applicarsi le normative locali.

Le tre tipologie di crowdinvesting

L’Equity crowdfunding consente di investire in una società di capitali per il tramite di una piattaforma digitale, che funge da intermediario. La società, che decide di finanziarsi attraverso il crowdfunding, potrà coprire il proprio fabbisogno di capitale offrendo agli investitori aggregati dalla piattaforma, la possibilità di sottoscrivere proprie azioni o quote. In Italia, le piattaforme digitali che operano come intermediari per gli investimenti in equity crowdfunding devono essere autorizzate dalla Consob.

Le piattaforme autorizzate a svolgere l’attività di gestori di portali di equity crowdfunding, a partire dal 2019, hanno la possibilità di operare, anche, come intermediari per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni e strumenti finanziari di debito emessi da piccole e medie imprese, il c.d. Debt crowdfunding.

Conosciuto come P2P lending o Social lending, il Lending crowdfunding consiste nell’erogazione di un prestito ad una società o a un individuo per la realizzazione di un determinato progetto. Si riceverà ad una o più scadenze, il capitale investito maggiorato di un rendimento prefissato. Le piattaforme di Lending crowdfunding non devono essere autorizzate dalla Consob per poter operare.

Cosa fare per fornire servizi di crowdfunding con il nuovo Regolamento

Le persone giuridiche che intendano fornire servizi di crowdfunding dovranno presentare una domanda di autorizzazione all’Autorità competente del proprio Stato membro, dimostrando di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento ECSP, anche in termini di capitale minimo.

L’Autorità, che in Italia non è stata ancora formalmente designata, sarà poi formalmente incaricata dell’attività di vigilanza sugli stessi, sotto la supervisione dell’ESMA – Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati -, che istituirà un registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati, che operano nell’UE.

I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto ad un passaporto europeo, che gli consentirà di operare in tutti gli Stati Membri, nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività.

Le Autorità europee, in particolare ESMA ed EBA, sono state chiamate a definire le regole applicative e gli standard di dettaglio con riferimento ad alcuni profili della nuova normativa, che riguardano in particolare la valutazione dei rischi dell’investimento, la verifica della correttezza dei dati forniti, la gestione dei conflitti di interesse e le procedure di reclamo da parte degli investitori.

Il limite di raccolta massima di capitale di rischio per ogni impresa sarà fissato a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni previsto dalla disciplina nazionale.

Inoltre, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire e attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti.

Le tutele per chi investe

Il Regolamento ECSP introduce una serie di disposizioni a tutela degli investitori, suddivisi in due categorie: investitori “sofisticati” e “non sofisticati”.

I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare ai potenziali investitori un prospetto informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento – c.d. Key Investment Information Sheet – KIIS – e saranno tenuti ad eseguire un test d’ingresso di verifica in relazione agli investitori non sofisticati, per valutare l’appropriatezza degli investimenti sulla base dell’esperienza, degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e della comprensione di base dei rischi legati all’investimento.

In caso di investimenti di un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi.

Procedure specifiche e più stringenti interesseranno il conflitto di interessi e il trattamento dei reclami.

In Europa il numero di nuove piattaforme si moltiplica in maniera esponenziale. Nel 2020 il numero di campagne realizzate è cresciuto del 29% rispetto al 2019. La Francia è diventata il punto di riferimento per il mercato europeo con oltre € 1,8 miliardi raccolti, seguita da Germania e Regno Unito.

L’Italia continua la sua corsa, accelerando la sua crescita. La Lombardia è il baricentro dello sviluppo con il 50% dei progetti e cresce la differenziazione verso altre regioni.

Il Real Estate crowdfunding è un sottoinsieme del crowdinvesting. Permette a diffusi investitori di partecipare al finanziamento di un progetto immobiliare in ambito residenziale o commerciale, in cambio di una remunerazione del capitale.

Il progetto è relativo all’acquisto di un immobile, piuttosto che alla ristrutturazione di una proprietà immobiliare, che sarà messa a reddito o venduta maturando una plusvalenza, così come per sostenere gli interventi di retrofit sul patrimonio esistente, sia esso patrimonio antico, moderno o contemporaneo, all’interno di politiche di rigenerazione urbana sostenibile.

Il retrofitting, ovvero la scelta di agire e lavorare sul patrimonio edilizio esistente, anziché costruire ex-novo, è un ottimo punto di partenza per indirizzare le azioni di crowfunding.

Il lending crowdfunding, soprattutto, nel settore immobiliare, può trovare ampio respiro, trainato anche dalla elevata accessibilità del settore alle tecnologie e dai rendimenti che rendono questa tipologia di investimenti alternativi molto interessanti.

Tra le operazioni che potrebbero non solo incrementare i volumi di raccolta del mercato del crowdfunding, ma, al contempo, supportare lo sviluppo del Paese e le aziende italiane, vi sono quelle relative alla creazione di opere infrastrutturali e di Sale and Lease-back, che, se eseguita con le dovute cautele e secondo i criteri di leggi, anche in ambito alberghiero, fornisce liquidità alle aziende del settore, garantendo un meccanismo che permette di riacquistare gli immobili dopo 3-5 anni ad un prezzo prestabilito.

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