Tribunale Roma, sezione I civile, sentenza 23 giugno 2017
Niente mantenimento alla moglie che non dimostri di trovarsi nell’impossibilità di svolgere ‘qualsivoglia attività lavorativa’.
In sede consensuale e di successiva modifica della stessa ex art. 710 c.p.c., non era stato disposto alcun assegno a carico della moglie. Quest’ultima ne faceva richiesta in sede di divorzio.
Negato l’assegno di mantenimento alla donna che non ha provato di essersi attivata per reperire un’occupazione lavorativa consona all’esperienza professionale maturata e al titolo di studi conseguito avendo svolto allegazioni alquanto generiche e non circostanziate sul punto.
Il Tribunale capitolino riafferma, sia il principio secondo cui il parametro cui rapportare il mantenimento non è più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.