Imu non pagata e ravvedimenti operosi

I contribuenti devono passare alla cassa per effettuare il versamento Imu in due date precise: il 16 giugno per la prima rata (o acconto) ed il 16 dicembre per la seconda rata (o saldo). A prevederlo è la Legge n. 160/2019, che, tra l’altro, permette ai proprietari immobiliari di provvedere al versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il pagamento dovrà essere effettuato tenendo conto delle aliquote che il Comune ha stabilito per quel determinato anno.

Ottimo, ma cosa succede nel caso in cui un contribuente si dovesse dimenticare di versare l’Imu? Ovviamente avrà sempre la possibilità di sanare la propria posizione, provvedendo ad effettuare il versamento attraverso la disciplina del ravvedimento operoso.  Ma vediamo come si deve comportare per non sbagliare.

Stando a quanto previsto dai commi 739-783 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, l’Imu deve essere pagata da tutti i contribuenti residenti nei vari Comuni italiani ad eccezione di quanti siano residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano (in questo caso l’imposta da pagare ha un altro nome).

Devono pagare l’Imu tutti i contribuenti che siano proprietari di immobili in Italia, ad esclusione di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale, a meno che, quest’ultima, non appartenga a determinate categorie catastali, che sono le seguenti:

  • A/2;
  • A/3;
  • A/4;
  • A/5;
  • A/6;
  • A/7;

tutte relative agli immobili considerati di lusso.

In linea di principio l’Imu deve essere pagata per dai contribuenti che risultano essere in possesso ad immobili che siano riconducibili a:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Sono tenuti ad effettuare il versamento di questa imposta anche quanti dovessero risultare essere proprietari di un immobile, ma sono residenti all’estero. E i cittadini stranieri non residenti in Italia. È necessario ricordare, infatti, che l’Imu costituisce un’imposta patrimoniale a tutti gli effetti: è necessario pagarla indipendentemente dalla residenza fiscale  o della cittadinanza del soggetto che detiene un diritto reale sull’immobile ubicato in Italia.

Le eventuali sanzioni connesse al non pagamento dell’Imu hanno natura tributaria. Questo significa, in altre parole, che operano direttamente le norme previste dal D. Lgs. n. 472/97: volendo semplificare al massimo, questo vuol dire che sono in vigore le regole del ravvedimento operoso e quelle relative alla modalità di determinazione delle sanzioni.

Il contribuente, quindi, ha la possibilità, nel caso in cui dovesse procedere con il versamento dell’Imu in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, di sanare la propria posizione provvedendo a versare all’erario quanto dovuto. A questo importo dovrà aggiungere le sanzioni e gli interessi, che andranno ad aumentare man mano che passa il tempo rispetto alla scadenza prevista per il pagamento.

Ricordiamo, infatti, che il ravvedimento operoso ha uno scopo ben preciso: permettere ai contribuenti, che non hanno rispettato le scadenze, di regolarizzare la propria situazione tributaria. Grazie all’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 47/97 sono state estese a tutti i tributi – anche a quelli locali – le riduzioni sanzionatorie, che in un primo momento erano riservate unicamente ai tributi erariali.

Le sanzioni ridotte

L’articolo 13 al comma 1 del D. Lgs n. 471/97 prevede che, nel caso in cui l’Imu venga versato in ritardo, ci siano le seguenti sanzioni amministrative:

  • del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
  • del 15%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni;
  • del 30%, se il ritardo è superiore a novanta giorni (art. 1 co. 774 della Legge n. 160/19).

Il contribuente ha la possibilità di ricorrere ad alcune tipologie di ravvedimento operoso, che variano a seconda dei giorni che sono passati dalla scadenza originale del versamento e da quella del suo effettivo versamento. Nel dettaglio si tratta del:

  • ravvedimento super breve, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza prevista. In questo caso la sanzione è pari allo 0,1% ed è pari a 1/10 di quella ordinaria dell’1% per ogni singolo giorno di ritardo;
  • ravvedimento breve, nel caso in cui il pagamento sia effettuato tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla scadenza. In questo caso la sanzione è pari all’1,5% da calcolare sull’importo del tributo dovuto;
  • ravvedimento medio, quando il pagamento avviene tra il trentunesimo ed il novantesimo giorno dal termine previsto per il pagamento. In questo caso la sanzione è pari all’1,67% dell’importo dell’Imu;
  • ravvedimento lungo, per i pagamenti effettuati dopo il novantesimo giorno ed entro un anno dalla scadenza. In questo caso il contribuente deve versare l’Imu e una sanzione del 3,75%.

Il ravvedimento operoso lunghissimo

Nel caso in cui il contribuente superi la soglia dei dodici mesi scatta il ravvedimento operoso lunghissimo. Il versamento, comunque vada, deve essere effettuato entro i due anni dalla scadenza originaria. In questo caso la sanzione ordinaria del 30% viene ridotta ad 1/7 e quindi risulta essere pari al 4,29%.

Quando il contribuente, invece, dovesse versare l’Imu oltre i due anni rispetto alla scadenza prevista, la sanzione sale al 5%. La sanzione sale al 6%, sempre da aggiungere al pagamento dell’Imu, nel caso in cui la regolarizzazione avviene dopo aver ricevuto il verbale di constatazione, ma entro la notificazione dell’atto di accertamento, quindi prima dell’emissione della cartella esattorial

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