È stata prorogata dal 17 maggio al 20 agosto 2021 la scadenza della rata dei contributi dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome.

Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, dopo il nulla osta del Ministero del Lavoro che ha riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti all’Inps e danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’esonero contributivo è previsto in misura parziale e riconosciuto entro l’importo massimo di 3.000 euro, somma che verrà in ogni caso riparametrata in relazione al numero di domande pervenute e nel rispetto del fondo specifico di spesa: dei 2,5 miliardi complessivamente disponibili, 1,5 saranno destinati agli iscritti Inps.

L’esonero contributivo è previsto in misura parziale, con un tetto massimo pari a 3.000 euro, e spetta a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’Inps o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.
La platea degli ammessi all’esonero contributivo include i lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, non occasionale, iscritti alla gestione separata Inps, inclusi lavoratori soci e componenti di studi associati.

Le categorie interessate all’esonero contributivo sono dunque:

  • artigiani, commercianti, coltivatori iscritti alle gestioni speciali Inps;
  • autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione Separata;
  • professionisti con Cassa;
  • i soci di società e i professionisti componenti di studio associato

L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede l’esonero parziale dei contributi  per l’anno in corso per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni speciali dell’Inps e delle casse professionali.

I requisiti per accedere a tale esonero sono i seguenti:

  • aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro;
  • aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
    I limiti reddituali non sono applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020.

È inoltre richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità), fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a Inail.
E’ necessario anche il possesso di un DURC regolare  in corso di validità.
L’eventuale contribuzione già versata ma oggetto di esonero, può essere richiesta a compensazione o a rimborso.
L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione previdenziale del soggetto interessato è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.