“Il Papa si pone l’obiettivo di riformare la banca vaticana per renderla più attinente alle esigenze della Chiesa”. “Qualsiasi decisione sulla sua natura – ha detto il portavoce del Vaticano, card. Lombardi – verrà presa dopo il lavoro che svolgerà questa Commissione”. Il documento firmato dal Vescovo di Roma, si compone di nove articoli, il primo dei quali disegna l’organigramma della commissione referente, senza indicare i nomi, il secondo articolo stabilisce che “la Commissione è dotata di poteri e facoltà adeguati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali entro i limiti stabiliti dal presente Chirografo e le norme dell’ordinamento giuridico. La Commissione raccoglie documenti, dati e informazioni necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il segreto d’ufficio e le altre eventuali restrizioni stabiliti dall’ordinamento giuridico – si legge ancora nel documento – non inibiscono o limitano l’accesso della Commissione a documenti, dati e informazioni, fatte salve le norme che tutelano l’autonomia e l’indipendenza delle Autorità che svolgono attività di vigilanza e regolamentazione dell’Istituto, le quali rimangono in vigore”. La commissione, ha spiegato il portavoce vaticano Lombardi ai giornalisti, ha insomma “ampio mandato”. Al terzo articolo, il documento papale precisa che “la Commissione è dotata delle risorse umane e materiali adeguate alle sue funzioni istituzionali. Qualora sia utile, si avvale di collaboratori e consulenti”. Il governo dello Ior “continua a operare a norma del Chirografo che lo erige, salvo ogni Nostra diversa disposizione”, si legge al quarto articolo. “La Commissione – si legge al quinto punto – si serve della sollecita collaborazione degli Organi dell’Istituto, nonché del suo intero personale. Inoltre, i Superiori, i Membri e gli Officiali dei Dicasteri della Curia Romana e gli altri enti ad essa collegati, nonché dello Stato della Città del Vaticano, collaborano parimenti con la Commissione. La Commissione si serve anche della collaborazione di altri soggetti, spontaneamente o su richiesta”. Il sesto articolo stabilisce che la commissione tiene informato il Papa “delle proprie attività nel corso dei suoi lavori” e – settimo punto – gli consegna “gli esiti del proprio lavoro, nonché l’intero suo archivio, in modo tempestivo alla conclusione dei lavori”. All’ottavo punto lo scritto stabilisce che “l’attività della Commissione decorre dalla data del presente Chirografo”. Infine, il nono paragrafo stabilisce che “sarà reso noto lo scioglimento della Commissione”. (Fonte Agi)
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