ISEE 2024, ecco cosa non va dichiarato per il calcolo

Per ottenere l’ISEE, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva dei dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. Ma esistono dei dati e dei beni che non vanno dichiarati? La risposta è sì: scopriamo insieme quali sono.

In primo luogo, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, non va dichiarata la nuda proprietà. Se sei nudo proprietario di un immobile, tale immobile non andrà ad influire sulla determinazione della situazione patrimoniale ai fini dell’ISEE. Difatti, tale immobile dovrà essere dichiarato, al contrario, dal titolare del diritto reale di godimento sul bene, come ad esempio l’usufruttuario, titolare del diritto di usufrutto sul bene.

Per quanto riguarda i fabbricati rurali, ossia i fabbricati destinati alla custodia di macchine, attrezzi e scorte occorrenti per la coltivazione, in quanto costruzioni strumentali alle attività agricole, non vanno dichiarati nell’ISEE.

In merito, invece, al patrimonio mobiliare, non vanno dichiarate eventuali opere d’arte possedute, così come non vanno dichiarati eventuali gioielli. Difatti, tali beni non sono elencati tra le componenti del patrimonio mobiliare che vanno indicati ai fini ISEE ex art. 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (depositi e conti correnti bancari e postali, partecipazioni azionarie e altre forme di investimento, titoli di Stato ecc.).

In ordine ai titoli di Stato, potresti aver letto in giro che questi, a partire dal 2024, sono stati esclusi, unitamente ai prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, dal calcolo dell’ISEE.

Al riguardo, si è recentemente espressa l’INPS, con il messaggio numero 165 del 12 gennaio 2024, fornendo dei chiarimenti.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, ossia la legge di bilancio 2024, ha previsto, all’art. 1, comma 183, l’esclusione dal calcolo dell’ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato indicati nell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, ossia il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Tuttavia, nel predetto messaggio, l’INPS ha affermato che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta alla richiesta di parere espressamente formulata dall’INPS, l’entrata in vigore della disposizione che consente di escludere dall’ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale) non è immediata, in quanto è subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’ISEE, ossia il D.P.C.M n. 159 del 2013. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 184 della legge di bilancio 2024.

Di conseguenza, nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che, nelle DSU presentate a partire da gennaio 2024, permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all’art. 5 del decreto del DPCM n. 159 del 2013 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare. Per adesso, quindi, i titoli di Stato vanno ancora dichiarati.

Per quanto riguarda i veicoli, invece, non è necessario dichiarare i ciclomotori e gli scooter con una cilindrata inferiore ai 250 cc.

Sempre in merito al patrimonio mobiliare, non occorre neppure dichiarare il possesso di apparecchiature elettroniche che ricevano il segnale TV, anch’esse non presenti nell’elenco delle componenti da indicare ai fini ISEE.

Parlando invece di impianti fotovoltaici, questi sono da considerare bene mobile se inferiori a 3 kw oppure occupanti uno spazio al suolo inferiore ai 150 mq. In questi casi, non facendo parte dell’elenco tassativo relativo al patrimonio mobiliare, di cui all’art. 5 del D.P.C.M. n. 159/2013, non vanno dichiarati ai fini ISEE. Nel caso di impianti superiori, questi influiscono sul patrimonio immobiliare.

Infine, nei casi di alloggio in cooperativa a proprietà indivisa, l’immobile va indicato come in locazione, con un canone pari a zero. Se, però, il dichiarante è socio di una cooperativa edilizia non a proprietà indivisa, l’immobile può essere considerato, ai fini ISEE, di proprietà.

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