Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin accoglie la notizia della svolta nell’iter parlamentare del disegno di legge ‘Norme varie in materia sanitaria’, che è stato approvato dalla Commissione igiene e sanità del Senato e andrà all’esame dell’Aula del Senato. Tra i contenuti del disegno di legge c’è la semplificazione delle procedure amministrative per la sperimentazione dei medicinali, l’aggiornamento dei Lea con l’introduzione delle procedure di controllo del dolore nella fase del travaglio-parto, il riordino del settore degli ordini delle professioni sanitarie, l’inasprimento delle sanzioni penali per chi compie reati ai danni delle persone ricoverate presso strutture sanitarie, le nuove iniziative per la formazione medica e i chiarimenti sulla compatibilità di più professioni, come medico e farmacista. Una parte importante del provvedimento è dedicata alla riforma degli ordini e delle professioni sanitarie, con un aggiornamento della normativa che risale al 1946. Tra le novità è previsto un sistema di allerta per comportamenti contrari alla deontologia professionale. Il provvedimento, in particolare affronta il tema degli ordini e professioni sanitarie, oltre un milione di professionisti, avviando una loro riforma organica con un intervento diretto di riordino per il riassetto della normativa vigente risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, allo scopo di rendere, in maniera immediata, il sistema più aderente alle attuali esigenze odierne in particolare per quanto attiene all’interesse dei cittadini utenti. E’ un ammodernamento della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie in un contesto derivante che he scaturisce peraltro dai principi recati dalla direttiva 2005/36/CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché dalle proposte di modifica della predetta direttiva, tra le quali figura la previsione di un sistema di allerta per comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. Si tratta di professioni che per la loro specificità rispetto ad altri ordinamenti professionali, garantendo un bene/diritto costituzionalmente garantito quale la salute, necessitano del mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità. La proposta di legge o non propone l’istituzione di nuovi enti pubblici bensì effettua e le seguenti operazione di ammodernamento: a) adegua la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute in riferimento al loro funzionamento interno; b) muta la denominazione di collegio in ordine per effetto del mutato quadro ordinamentale e formativo. Con l’intervento operato si sostituisce gran parte del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946, inoltre, si dispone che tali enti pubblici non economici sono organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. Tra i compiti assegnati ai predetti enti figurano la tenuta e la pubblicità degli albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale, la valutazione delle attività di formazione continua, il rafforzamento dei codici deontologici, la trasparenza della comunicazione, l’istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a garanzia dell’autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi uffici istruttori di albo cui partecipa, oltre agli iscritti a tal scopo sorteggiati, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della salute.
Clementina Viscardi