La Madonna dei debitori e norme fiscali

Arriva a Roma la Madonna dei debitori che illumina un devoto ‘Imprenditore Romano’ il quale, ispirandosi ad una nota frase del vangelo ricevuta in sogno dalla vergine, ha affermato: ‘Care Banche e finanziarie, definirvi vampiri e’ farvi un complimento. Se qualcuno tra le vostre fila osa ancora pensare di essere un uomo rimetta il debito se vuole salvarsi l’anima, altrimenti le porte dell’inferno lo bruciano in eterno. Ormai grazie alla rete e’ stata smascherata la più grossa truffa della storia, definita ‘il signoraggio, con carta straccia senza controvalore spacciata per moneta reale. Il gruppo della ‘Madonna dei debitori’ nasce con lo scopo di lanciare un messaggio del popolo a questi senza ‘anima’ ispirandosi al più’ grande santo della storia, Gesù, che affermò: ‘Rimetti a noi il nostro debito come noi lo rimettiamo ai nostri debitori. Ebbene tutti noi siamo creditori con qualcuno di denaro e in molti casi non rivedremo quei soldi. Rimettiamo questi debiti dando un esempio ‘pubblico’alle banche vampire perché il popolo sa rimettere i debiti. Proprio ieri, sbirciando su fb trovo un articolo firmato da Gilberto Di Benedetto, che riporto per sommi capi, che affermava: ‘L’intendimento al quale si tende è quello di riuscire a trovare un modo per convincere le Banche a rimettere i debiti ai debitori con la messa a punto di un sistema che non sarebbe traumatico dalle banche stesse e rivolto a debitori, ai quali la banca sia dal punto di vista dell’indigenza, che patrimoniale, evidentemente inesistente, non ha convenienza a mettere in atto procedure esecutive dalle quali, considerando i costi ai quali la banca andrebbe incontro, non ne scaturirebbe alcun beneficio. La banca non è altro che un’impresa anche se di credito e come tutte le imprese che operano su territorio nazionale è sottoposta alle regole fiscali applicate giustappunto alle imprese. In particolare nei confronti dell’abbattimento degli utili di bilancio rivenienti da perdite dirette per le quali l’apparato fiscale richiede tassativamente elementi certi e precisi e su questo punto l’Agenzia delle entrate ritiene che la deduzione dal reddito di impresa si intende ammessa quando la perdita su crediti diviene definitiva, escludendo quindi ogni elemento valutativo e presuntivo. (CM 10 maggio 2002 n. 39/E par. 3) In particolare la definitività della perdita sarà riscontrabile quando sarà esclusa ogni possibilità che si possa in seguito, da parte del creditore, recuperare anche parzialmente la propria pretesa creditoria. ( CM n. 26/E /2013 par. 3) Orbene, considerato che da parte dell’associazione Madonna dei debitori ci sarebbe la volontà di rimettere il debito al debitore, avendone ottenuta la consegna dello stesso da parte della banca che vanta il credito, e ricevendo dal debitore ampia dichiarazione di annullamento di quel credito con la eliminazione dello stesso in quanto considerato scaduto o non esigibile, sarebbe superato il rischio che l’ Agenzia delle entrate possa intervenire a danno della banca nel momento che questa si accinge a defalcare dall’utile del proprio bilancio quei crediti che per i motivi sopra esposti non sono stati recuperati, in quanto rimessi, per il tramite dell’ associazione Madonna dei debitori al debitore. La attuale norma prevede che gli istituti di credito nella disamina del processo di valutazione delle perdite derivanti da crediti insoluti, che può ritenersi definitiva solo a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, e quando la incapienza patrimoniale, e la situazione di illiquidità finanziaria, fa escludere la possibilità di un anche parziale recupero della posizione creditoria. Il trasferimento di quei crediti insoluti vantati dalle varie banche su territorio all’ associazione Madonna dei debitori dovrebbe per semplicità avvenire come una cessione pro soluto, che non comportando il rischio di retrocessione a carico del cedente, appare la più tranquilla sotto tutti gli aspetti sia fiscali che economico/finanziari (cass. 14 ottobre 2005 n. 1918) e può considerarsi definitiva, e quindi deducibile nell’esercizio di pertinenza previa l’esistenza degli elementi certi di cui all’art 101 comma 5 del D.P.R. 917/1986. E’ utile specificare che l’importo fiscalmente rilevante per la cessione in pro soluto deve essere determinato come differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito e il corrispettivo di alienazione dello stesso (RM 20 luglio 1996 n. 137/E). Progetto Italia News ha ritenuto interessante riportare l’articolo.

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