L’altoforno 2 dell’ex Ilva è salvo

 L’altoforno 2 dell’acciaieria di Taranto è salvo, non rischia più lo spegnimento. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso di Ilva in amministrazione straordinaria. Lo apprende l’Ansa  da fonti vicine alla gestione commissariale. È stata così annullata la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di proroga dell’uso dell’impianto. L’Afo2 fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l’incidente costato la vita all’operaio 35enne Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente. Secondo Maccagnano, l’Altoforno 2 era ancora pericoloso e la concessione di un ulteriore termine per ottemperare alle prescrizioni avrebbe violato un “giudicato cautelare”. Ma il Riesame, in sede d’appello, ha deciso diversamente: secondo il collegio, il rischio per il lavoratori è molto basso.

La fermata dell’Afo2, stando a quanto già comunicato dalla multinazionale franco-indiana, avrebbe innanzitutto avuto come conseguenza il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per 3.500 lavoratori (compresi i 1.273 per i quali il 30 dicembre scorso è stata prorogata per altre 13 settimane la Cassa integrazione ordinaria). La decisione presa oggi dai giudici avrà inevitabilmente riflessi anche sul negoziato tra governo e ArcelorMittal, che entro il 31 gennaio dovranno trovare un accordo vincolante per il rilancio del polo siderurgico tarantino. E una fonte qualificata  dice all’Ansa che la strada per l’intesa tra la nuova proprietà e il governo ora è molto meno insidiosa: il provvedimento di oggi, spiega, rimuove “il principale ostacolo ad una piena ed ordinata gestione degli impianti”.

Lo scorso 20 dicembre, giorno in cui si è tenuta l’udienza della causa civile – poi rinviata al 7 febbraio – con al centro il ricorso cautelare e d’urgenza dei commissari straordinari per bloccare l’addio della multinazionale dell’acciaio, in Tribunale a Milano l’ amministratore delegato di ArcelorMittal Lucia Morselli e i tre commissari dell’ex Ilva, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo hanno firmato un accordo di massima che getta le basi per la negoziazione.

In sostanza quello sottoscritto a dicembre è un protocollo – canovaccio in cui però non si parla di esuberi, nè si mette nero su bianco l’impegno economico che viene assunto – che ha come ‘deadline’ il prossimo 31 gennaio e che ha lo scopo di portare ad un piano industriale per il rilancio del polo siderurgico con base a Taranto. Piano che, attraverso la ristrutturazione del vecchio contratto tra gli indiani e l’amministrazione straordinaria, vede anche la creazione di una “newco” e “tecnologia verde”.

Nel caso in cui l’intesa non dovesse andare a buon fine e franare, si andrà avanti con la causa civile incardinata davanti al giudice Claudio Marangoni che ha dato temine per il deposito delle memorie di replica e controreplica ai legali dei commissari entro il 20 gennaio e a quelli di Mittal entro il 31.

La decisione del giudice: “Rischio per i lavoratori assai ridotto”

“Alla luce della ‘migliore scienza ed esperienza del momento storico’ in cui si scrive, il rischio per i lavoratori dell’altoforno 2 deve considerarsi assai ridotto”, hanno spiegato i giudici.

Nella decisione si osserva ancora che “il Ctr-Comitato tecnico regionale Puglia (organo deputato alla valutazione del Rapporto di sicurezza sui Top event e scenari incidentali) ha infatti espresso parere validando la stima delle ‘frequenze di accadimento’ dei Top event contenuta nel rapporto del 2017 e limitandosi a prescrivere ‘il censimento completo delle apparecchiature soggette ad invecchiamento’ e la formulazione di un successivo cronoprogramma di implementazione dei sistemi di controllo entro il 9 settembre 2020. I consulenti RMS di Ilva hanno quantificato in sei eventi in 10.000 anni il rischio che, in presenza di un operatore, si verifichi nell’altoforno n.2 una fiammata analoga a quella che uccise Alessandro Morricella, precisando che le conseguenze varierebbero in funzione della posizione assunta dall’operatore, non preventivabile”.

Il custode giudiziario invece “ha stimato – viene evidenziato – in 61104 (ossia 6 eventi in 1000 anni) l’analogo rischio: a pag.5 della relazione del 5 dicembre 20l9 ha ritenuto che la stima non dovesse avvalersi della positiva esperienza degli altri altiforni Ilva ove tale evento non si era mai verificato negli ultimi 50 anni, bensì dovesse attenere al solo altoforno n.2, ove si era verificato una volta in 50 anni”.

Nel provvedimento, poi, il riferimento alle tempistiche: “Il termine di tre mesi per adempiere alla completa automazione delle operazioni da compiersi a ridosso del campo di colata dell’altoforno non è sufficiente secondo la stima tecnica del fornitore dei macchinari Paul Wurth spa risalente all′11 novembre 2019”.

Per i giudici, ancora, ”è chiaro che Ilva ha interesse al dissequestro, dunque a ridurre i tempi di adempimento delle residue prescrizioni, sicché non può essere sospettata di avere concertato col fornitore una dilazione dei tempi”. In secondo luogo, “il custode giudiziario nella relazione del 15 dicembre 2019 ha riconosciuto che tali sono i tempi tecnici necessari, affermando soltanto, oltretutto in termini ipotetici, che essi appaiono ‘leggermente sovrastimati’, senza ulteriori specificazioni”. Ad oggi, scrive il collegio, ”è pressoché pacifica – puntualizzano ancora i giudici – l’entità del tempo necessario per adempiere alla più importante tra le residue prescrizioni, posto che vi è sostanziale convergenza tra custode ed Ilva in As. Trattasi di macchinari che, finendo per escludere la presenza umana nei luoghi ove trovò la morte Alessandro Morricella, porteranno (in concorso con tutte le altre prescrizioni già adempiute) all’ulteriore riduzione del rischio per i lavoratori dell’Altoforno 2, entro i limiti di legge”.

Il Tribunale fa rilevare inoltre che “l’impostazione retrospettiva” della decisione del giudice Maccagnano ”è oltretutto incompleta poiché, mentre pone l’accento sui rischi per i lavoratori già tollerati, non considera che dal 2015 ad oggi – senza che sia accaduto alcun infortunio – è stata consentita la produzione di un ente che in base al Dl n. 207 del 2012 è ‘di importanza strategica nazionale’ e che non deve scontare in questa sede il disastro ambientale per cui è imputato in altre procedure”.

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