Dopo sette mesi “l’Osservatorio Nazionale Amianto rende noto e informa i lavoratori della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Poletti, che finalmente rende operativo il sistema di prepensionamento per i lavoratori malati da amianto (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), riconosciuti dall’Inail e/o quale causa di servizio, senza limiti di anzianità contributiva ed anagrafica, alla sola condizione di un’anzianità contributiva di 5 anni, di cui 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni antecedenti la domanda di pensione”. Lo sottolinea Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (Ona).
La pubblicazione è avvenuta il 18 luglio scorso e stabilisce un termine di 60 giorni per il deposito delle domande di pensione di inabilità, cui possono accedere i lavoratori che sono malati di patologie asbesto correlate.
Mentre, a partire dal 2018, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno.
“L’Osservatorio Nazionale Amianto, quindi, plaude all’iniziativa del Ministro del Lavoro, che accogliendo le sollecitazioni dei lavoratori ha emanato il decreto che finalmente inchioda l’Inps a concedere il prepensionamento per i lavoratori malati di patologie asbesto-correlate e la nostra associazione è in prima linea per assisterli”, prosegue Bonanni.
I lavoratori potranno consultare il sito dell’Osservatorio Nazionale Amianto al link https://osservatorioamianto.jimdo.com/assistenza-legale/pensione-immediata-per-il-lavoratori-malati-da-amianto/ e chiedere assistenza legale gratuita dall’associazione inoltrando una email all’indirizzo:
oppure con un contatto telefonico, al numero:
0773/663593
I lavoratori malati potranno quindi accedere alla pensione di inabilità anche se non si trovino nell’assoluta e permanente possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a condizione che abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva, e di 3 anni di contributi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di deposito della domanda di pensione.
di Luca Teolato