Dall’Inps arrivano le istruzioni relative alle nuove regole per la tutela dei lavoratori fragili. Si ricorda che è stata prorogata al 31 marzo 2022 la tutela previdenziale dei lavoratori fragili del settore privato, assicurati per la malattia Inps, mentre non è stata prorogata l’equiparazione della quarantena o isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, che rimane al 31 dicembre 2021.
La misura è finanziata con 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 1,5 mln da destinare prioritariamente ai lavoratori che non hanno copertura di malattia Inps.
Lavoratori fragili, le regole fino al 31 marzo
Con il messaggio n. 1126 l’Inps ha precisato che fino al 31 marzo, in corrispondenza con il dichiarato periodo di emergenza sanitaria, si applicano in favore dei lavoratori fragili le tutele in materia di lavoro agile e l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
In particola, fino al 31 marzo 2022:
- è previsto lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
- il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Lavoratori fragili, il quadro normativo
Il comma 2 del medesimo articolo 17 ha disposto l’adozione di un apposito decreto interministeriale finalizzato a individuare “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali la prestazione lavorativa viene effettuata in “modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”, secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento.
Con il decreto del 4 febbraio 2022, il Ministero della sanità ha poi fornito l’elenco delle patologie riconosciute per avere accesso alle misure.
La legge 11 del 18 febbraio 2022 ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 delle seguenti disposizioni:
- nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
- nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Quindi: la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell’articolo 26 in argomento, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021,sono confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.
Lavoratori fragili, le istruzioni operative
L’istituto ribadisce le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire le stesse regole per i certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato assicurati per la malattia Inps. Anche gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie devono continuare applicando le procedure già indicate e devono acquisire manualmente eventuali certificati cartacei ricevuti.
L’attività in questione è particolarmente importante per la corretta individuazione dei certificati dei lavoratori fragili, destinatari delle tutele in questione.
Infine, per la gestione delle pratiche a pagamento diretto con certificati relativi alla tutela per i lavoratori fragili, le strutture territoriali Inps devono provvedere all’istruttoria amministrativa degli eventi che si sono verificati fino al 31 marzo 2022.