L’articolo 33 della Legge 104 regola i permessi lavorativi in caso di disabilità e per i congiunti che assistono persone disabili, al fine di fornire loro un’adeguata assistenza morale e materiale. Si tratta di due ore di permesso giornaliero retribuito o, in alternativa, di tre giorni di permesso mensile (sempre retribuito) che possono essere utilizzati anche in modo continuativo. Tre giorni di permesso sono previsti anche per i familiari, lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con una disabilità grave (che non sia ricoverata).
Il familiare in questione deve essere:
- il coniuge o il convivente;
- un parente o affine entro il secondo grado;
- un parente o affine entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.
Le due tipologie di permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese. Sono permessi retribuiti e coperti da contributi figurativi che però non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Ferie e chiusura aziendale
Con riferimento alle ferie, qualora si abbia bisogno di un permesso 104 ad esempio durante il periodo di chiusura aziendale, le ferie non godute in coincidenza con tali permessi dovranno essere recuperate dal lavoratore in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.
Questo perché – si legge sul sito delle piccole-medie imprese pmi.it -, se da una parte il datore di lavoro ha diritto, per esigenze produttive, a decidere di prevedere una fruizione programmata delle ferie e la chiusura in un periodo specifico, dall’altra la Costituzione stabilisce l’irrinunciabilità del diritto del lavoratore alle ferie, la cui finalità è di garantire al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa.
A questo si aggiunge il fatto che le esigenze di assistenza del disabile congiunto non sono procrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile e, dunque, obbligano il lavoratore a sospendere la fruizione delle ferie programmate.