Legge sulla concorrenza: cosa cambia per Rca, multe e professioni

Con l’entrata in vigore della Legge sulla concorrenza, da oggi entrano in vigore una serie di novità (altre sono previste entro fine anno) che consentiranno un risparmio di costi in diversi settori.
Tra quelle più attese, l’rc auto meno cara per chi accetta verifiche preventive o la scatola nera, semplificazioni e costi trasparenti per la disdetta di contratti telefonici e pay tv, taglio delle tariffe per i call center di assistenza a pagamento.

 Arriva il taglio del premio per chi accetta di sottoporre il veicolo a un’ispezione preventiva da parte dell’assicurazione, oppure nel caso di installazione di una scatola nera o, infine, se si accetta di montare sull’auto meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso di un tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge (i cosiddetti alcolock). Gli sconti saranno più significativi per gli automobilisti che non hanno avuto incidenti negli ultimi quattro anni residenti nelle province con un più alto tasso di “sinistrosità”, e che per questo pagano, di base, premi più elevati. A determinare di quanto sarà il taglio sarà a un regolamento dell’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che dovrà essere varato entro tre mesi. Lo sconto si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

  Dal 10 settembre prossimo finisce il monopolio di Poste spa sulla consegna degli atti giudiziari e delle sanzioni al Codice della strada. Con l’ingresso di altri soggetti nel mercato è prevedibile che spese di notifica, sempre a carico di chi ha commesso l’infrazione, siano destinate a ridursi.

 Per gli avvocati si aprono le porte delle società professionali (anche spa) con soci avvocati ma anche di altre professioni per una quota di almeno i due terzi della compagine. Non mancano le novità anche per i notai: il numero di professionisti in attività sale da uno ogni 7mila a uno ogni 5mila abitanti. I notai sono obbligati ad aprire un conto corrente su cui depositare le somme che i clienti versano a titolo di imposta o, a richiesta di una delle parti, il prezzo pattuito per il trasferimento di diritti reali su beni. Per quel che riguarda i farmacisti, il comma 157, consente l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo a una stessa società.

 Per favorire la trasparenza delle comunicazioni (soprattutto a vantaggio di chi non ha competenze specialistiche), banche, assicurazioni e società di carte di credito devono assicurare l’assistenza clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Quanto ai mutui, è abitudine delle banche concederli (soprattutto quando il richiedente è considerato a rischio) dietro la stipula di un contratto di assicurazione. Una condizione che resta valida, ma con gli istituti di credito che non potranno insistere sulla propria polizza, ma dovranno accettare offerte alternative proposte dal cliente.

Niente più costi a sorpresa per la disdetta di contratti di telefono e pay tv. In materia di comunicazioni, invece, la legge impone una nuova trasparenza sui costi per la cessazione dei contratti, che dovranno essere resi noti al momento della stipula dei contratti stessi. Non potrà quindi esserci più nessun addebito ‘a sorpresa’ per chi decide di interrompere l’abbonamento dopo il termine dei due anni previsti per legge come durata massima. Stabilito anche il diritto a disdire il contratto per via telematica, senza più dover ricorrere, quindi, alla raccomandata per posta, con un taglio dei tempi che comporterà anche un taglio dei costi in riferimento alle ultime bollette addebitabili.

 Cambiamenti arrivano anche nel campo della previdenza complementare, con l’obbligo di indicare la percentuale minima di Tfr da destinare a questo ambito. Inoltre le forme pensionistiche complementari devono prevedere che, in caso di cessazione dal lavoro per oltre 24 mesi, le prestazioni siano consentite con un anticipo di cinque anni.

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