Liste Pulite: Via libera del governo Monti

Via libera del Consiglio dei Ministri alle Liste Pulite. L’esecutivo tecnico guidato da Mario Monti, che da oggi ufficialmente non ha più la fiducia del Pdl, ha approvato il testo unico del decreto legislativo in materia di incandidabilità. La norma entrerà in vigore già per le elezioni amministrative e politiche del 2013.  “Le disposizioni in materia di incandidabilità – si legge nella nota di Palazzo Chigi – creano le condizioni per un sistema trasparente di rappresentanza in Parlamento e mirano così a restituire ai cittadini la necessaria fiducia nei confronti dei candidati alle elezioni politiche europee, nazionali e locali, e delle istituzioni che rappresentano”.  Questa norma si è resa necessaria perché le tante indagini giudiziarie e le varie condanne a tanti esponenti della classe politica “ha contribuito ad alimentare un clima di sfiducia diffusa, soprattutto da parte delle giovani generazioni, e di delegittimazione nei confronti delle istituzioni della Repubblica e dei loro rappresentanti”. Il provvedimento, insomma, si pone segue la stessa linea del rispetto della legalità, della trasparenza e del contrasto a fenomeni di corruzione.

 

Incandidabilità per Camera, Senato e Parlamento Europeo. Il decreto prevede l’incandidabilità al Parlamento italiano ed europeo per le seguenti categorie:

“coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone)”;

“coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato)”;

“coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Si tratta, in questo caso, di tutte le fattispecie criminose più gravi per le quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione dell’elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell’ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria”.

 

Incandidabilità per membri Governo. Le condizioni che determinano l’incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l’assunzione e lo svolgimento delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Commissari straordinari di Governo). Se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in questo caso si determina la decadenza dall'incarico.

 

Durata incandidabilità. “L’incandidabilità alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria, l’incandidabilità non è inferiore a sei anni”. La stessa durata vale per gli incarichi di Governo nazionale. In tutti i casi, si legge nel comunicato stampa del Governo, “se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell’incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo”.

 

Norme sul patteggiamento. Le norme sull’incandidabilità valgono anche in caso di patteggiamento ma “in nessun caso – precisa la norma licenziata dal governo –  l’incandidabilità può essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione è l’unica causa di estinzione anticipata sull’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo”.

 

Incandidabilità per cariche regionali e enti locali.  “Il decreto, conformemente alla sua natura di testo unico, reca anche norme sull’incandidabilitá degli amministratori regionali e locali, già disciplinata nel nostro ordinamento, provvedendo ad armonizzarne il contenuto con la nuova regolamentazione dell’istituto”. 

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