Lo stato di abbandono non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che la L. n. 184 del 1983, art. 12, comma 1, limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano “mantenuto un rapporto significativo con il minore”.
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza del 17 luglio 2019