Mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio: l’obbligo del genitore non collocatario decorre dalla cessazione della convivenza – Corte di Cassazione, sez. III^ Civile, ordinanza 6 dicembre 2019 – 12 maggio 2020, n. 8816
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n°8816 del 12 maggio 2020, offre i seguenti importanti chiarimenti in merito alla decorrenza dell’obbligo di mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio e alla natura dichiarativa del relativo provvedimento:
- l’obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c. decorre dalla nascita del figlio e, pertanto, “…nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3302 del 08/02/2017, Rv. 643362 – 02)”.
- “il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull’interesse superiore del minore (v., sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 28/03/2017, Rv. 644834 – 02)”;
- “…deve quindi affermarsi che la decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, è direttamente connesso allo status genitoriale”;
- “Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto”, con facoltà del giudice “…di graduare il quantum debeatur in relazione ai diversi periodi di vita del minore, anziché prevedere un unico importo medio, fissandone le relative decorrenze”.
La Suprema Corte, enuncia pertanto il seguente condi
visibile il principio di diritto: “La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza“.