Il dibattito politico sul biotestamento, causa le parole di Matteo Salvini sulla legge che, ferma da mesi al Senato, interviene in modo secco: ‘Io più che del fine vita mi preoccupo della vita e a me piacerebbe che questo Parlamento si occupasse degli italiani che stanno vivendo’. Ricordiamo che il Pd punta a far approvare il provvedimento entro fine legislatura, grazie anche all’appoggio del Movimento 5 Stelle.
Ma la partita non si chiude: ‘Salvini ha trovato il modo di insultare le persone che soffrono e le loro famiglie’, incalza Francesca Puglisi (Pd), presidente della Commissione contro il femminicidio.
Si fanno sentire anche i Cinque Stelle con un tweet di Alessandro Di Battista: ‘Il Biotestamento serve ai vivi. E’ un diritto sacrosanto. Il Movimento 5 Stelle chiede la sua immediata approvazione. Si può fare in 24 ore!’.
E’ stato lo stesso Renzi a indicare la legge sul testamento biologico tra i provvedimenti da approvare prima delle elezioni. E i dem al Senato stanno ipotizzando i possibili scenari per evitare incidenti in Aula: l’ipotesi della fiducia perde quota, mentre si parla di ricorrere a strumenti parlamentari, come il cosiddetto ‘canguro’ (che consente di votare gli emendamenti accorpando quelli in tutto simili) che aiuterebbero a velocizzare i tempi e, soprattutto a evitare l’ostruzionismo in Aula. Un’opzione fortemente contestata da Forza Italia.
La legge sul testamento biologico in Italia fa dunque un concreto passo in avanti. Rifiutare le terapie, comprese nutrizione e idratazione artificiali, diventa un diritto. Vietato l’accanimento terapeutico. Ok all’obiezione di coscienza per i medici che non vogliono staccare ‘la spina’. La legge si divide in due parti: una più generale sul consenso informato sui trattamenti sanitari e quella sulla compilazione delle Dat, attraverso le quali una persona potrà lasciare le sue volontà circa i trattamenti sanitari a cui essere sottoposto o da rifiutare quando non sarà più cosciente a causa di un incidente o una malattia.
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione di ogni persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia. Nella relazione di cura rientrano, per le rispettive competenze, anche gli altri componenti dell’equipe sanitaria.
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Il consenso informato è acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che lo consentano.
Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Nutrizione e idratazione vengono equiparate a trattamenti sanitari e quindi sarà possibile chiedere lo stop alla sommministrazione o rifiutarli.
Al paziente è riconosciuto il diritto di abbandonare le terapie. Ai medici è riconosciuta l’obiezione di coscienza. Di fronte alla richiesta di un malato di ‘staccare’ la spina, non avranno quindi l’obbligo professionale di attuare le volontà del paziente. Il malato potrà comunque rivolgersi a un altro medico nell’ambito della stessa struttura sanitaria.
Divieto di accanimento terapeutico in caso di malattia terminale. E possibilità, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore. Secondo la legge, il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. È sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona minore o interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Si potrà indicare anche una persona di fiducia, che rappresenterà il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Al fiduciario sarà rilasciata una copia delle dat, redatte con atto scritto o con videoregistrazione.
Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico. L’equipe sanitaria deve attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
Annualmente il ministro della salute presenta al parlamento una relazione sull’applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal ministero della salute.