Ennesimo stop all’autovelox selvaggio. Il cartello che annuncia la presenza dello strumento elettronico di rilevamento deve essere ben visibile, altrimenti la sanzione amministrativa deve essere annullata. E questo anche quando il segnalatore è ‘seminascosto’ in una curva. Insomma il comune o le altre amministrazioni, per fare cassa attraverso le multe, non possono continuare a ‘nascondere’ autovelox non visibili agli automobilisti dietro alberi o pali dei lampioni dell’illuminazione pubblica. Divieto che vale, ancora di più, se ‘il segnalatore di infrazione’ è posto in prossimità di una curva. Cartelli che indicano la presenza di un autovelox e lo stesso ‘misuratore di velocità’ devono essere ben visibili agli automobilisti e la loro installazione deve seguire le norme del codice della strada. E’ quanto emerge da una sentenza, la 762/12, del giudice di pace di Terni, depositata lo scorso 9 luglio e riportata da Cassazione.net., che accoglie il ricorso di un trasgressore ‘multato da un autovelox seminascosto posizionato in una curva’.
“Sull’obbligo di segnalazione del controllo elettronico della velocità le modifiche introdotte nel 2007 al codice della strada parlano chiaro: l’amministrazione deve indicare in maniera ben visibile la presenza delle postazioni di rilevamento”. Nel caso di specie i cartelli sono addirittura due, ma per il giudice di pace non bastano comunque a rendere edotto il conducente del veicolo che sta per entrare nell`area-autovelox: il primo, quello classico con l’elmetto del vigile, è troppo vicino all’apparecchio per risultare adeguato; il secondo si trova invece a distanza sufficiente ma si trova alla fine di una curva coperta a destra, quando chi tiene il volante del mezzo è costretto a prestare l’attenzione di guida alla sua sinistra per controllare il diritto di precedenza. E soprattutto il segnale risulta seminascosto dietro gli alberi e i pali dei lampioni dell`illuminazione pubblica. In questo caso deve essere il comune ad avere l’onore della prova di aver rispettato l’obbligo della preventiva informazione di chi circola sulle strade.
Nel caso Terni emerge dalla documentazione prodotta che l’amministrazione non ha rispettato le norme di cui all`articolo 142, comma 6 bis, Codice della strada. Ma c’è dell’altro. La strada ‘incriminata’ è abbastanza grande e trafficata e il regolamento del Cds impone che nelle strade con due corsie per ogni senso di marcia la segnalazione debba essere conseguente: serve la ripetizione dei cartelli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.