La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda i requisiti e gli importi per i beneficiari Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta a chi perde involontariamente il lavoro.
Vediamo, nello specifico, cosa cambia quest’anno.
Naspi 2022, come cambiano i requisiti
Tra le prime novità introdotte c’è la semplificazione e l’alleggerimento dei requisiti per beneficiare, dal 1° gennaio 2022, della prestazione con l’eliminazione delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che recedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Inoltre, per le cessazioni involontaria avvenute dal 1° gennaio 2022, la Naspi potrà essere richiesta anche da operai agricoli a tempo determinato (OTI) delle cooperative e dai loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (e a seguito di apposita denuncia Uniemens).
Per il resto, invece, l’indennità Inps continuerà a essere riconosciuta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Infine, l’indennità di disoccupazione continuerà a essere corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Come cambia l’erogazione degli importi Naspi 2022
L’importo riconosciuto dall’Inps ai percettori Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge (rivalutato e reso noto annualmente dall’Inps).
Fino al 2020, gli importi Naspi scalavano ogni mese del 3% (rispetto all’indennità spettante al momento della richiesta presenta all’Inps). Con il decreto Sostegni bis, però, la normativa è stata cambiata dal legislatore, che ha previsto lo stop di ulteriori riduzioni mensili del 3% sulle indennità dal 1° giugno al 31 dicembre 2021.
Tale meccanismo di riduzione della prestazione, però, avrebbe dovuto trovare nuovamente piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, per gli eventi di disoccupazione verificatisi quest’anno, la riduzione degli importi del 3%, la cd. décalage, si applicherà solo a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più dal quarto mese, come stabilito dalla vecchia disciplina). Per i beneficiari di Naspi che hanno un’età pari o superiore a 55 anni, invece, la riduzione scatterà a partire dall’ottavo mese.
Naspi 2022, i casi di sospensione
I motivi che determinato la sospensione della Naspi, bloccando l’erogazione della prestazione, sono sempre due, ovvero:
- la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.145 euro;
- la nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).
Il lavoratore decade invece dal diritto alla prestazione Inps inoltre se:
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della Naspi, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di disoccupazione conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’Inps il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
- acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità Naspi;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
Infine, tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. La mancanza determinerà la decadenza del beneficio.