Naspi, nuova circolare Inps: chi rischia di perderla

Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa: la nuova circolare Inps

Inps, chi rischia di perdere la naspi

Con una nuova circolare, la n. 21 del 10 febbraio 2023, l’Inps è tornata a parlare di NASpI e accesso all’indennità di disoccupazione, concentrandosi e chiarendo quello che la normativa prevede in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta involontariamente, ovvero quando è possibile far valere lo stato di disoccupazione involontaria.

Fermo restando il principio cardine, il legislatore ha tuttavia previsto ulteriori ipotesi di accesso alla stessa, tra cui la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa. In questo caso, ci sono precise tempiste da rispettare, per la presentazione della domanda in particolare, da cui appunto dipende il riconoscimento stesso dell’indennità.

Dimissioni per giusta causa: quando danno diritto alla NASpI

L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento e prevede che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.

Pertanto, ha stabilito ora l’Inps: “Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione, tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione del curatore, si intendono rassegnate per giusta causa, ma con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.

Cosa cambia questo per i percettori NASpI? Come ribadito nella nuova circolare, in ragione di quanto prevede la normativa, le eventuali dimissioni del lavoratore (qui la guida) in questo caso non solo devono intendersi rassegnate per giusta causa ma le stesse costituiscono perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI (qui gli importi). Da qui, quindi, il calcolo del termine per la presentazione della domanda.

Chi rischia di non ricevere la NASpI

La legge prevede che le dimissioni per giusta causa, rassegnate dal lavoratore nei casi e nelle modalità sopra esposte, hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Cosa vuol dire questo? In via ordinaria, il legislatore ha stabilito che la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di dimissioni per giusta causa presentate a seguito di sentenza, al fine di consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda, il termine di 68 giorni, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

La medesima decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale è altresì prevista per recesso del curatore e risoluzione di diritto. Quello che è stato precisato, in particolare, è che anche in dette fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre:

nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore;

nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto.

Con riferimento alla ipotesi della risoluzione di diritto, si precisa che la stessa interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine.

Chi, in contrasto di quanto stabilito, non rispetta i termini esposti, rischia di non vedersi riconosciuta l’indennità di disoccupazione, anche se ci sarebbero state tutte le condizioni per ricerverla (qui quando spetta e quando no).

Infine, si fa presente che l’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento: sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.

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