Novità Inps: ecco il nuovo elenco delle malattie che non prevedono visita fiscale

L’Inps ha redatto una nuova guida completa, specificando come agire nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici, chemioterapia…), i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia possono produrre un’unica certificazione attestante la necessità di trattamenti ricorrenti e che qualifichi ciascun periodo come ricaduta del precedente.

La certificazione di tali cicli deve essere inviata all’Inps e al proprio datore di lavoro prima dell’inizio della terapia con l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione ed è utile a considerare, ai fini dell’indennità previdenziale, i diversi giorni di malattia come un unico evento. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato deve presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite.

Le assenze dal lavoro per le terapie devono, comunque, essere certificate, nelle consuete modalità, mediante certificazione telematica o, ove questa non sia possibile, cartacea.

La disciplina delle visite mediche di controllo è, in parte, differenziata per i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico.

Lavoratori del settore privato

Fasce di reperibilità: ore 10.00 – 12.00 /17.00 – 19.00.

Per i dipendenti privati, il medico certificatore può segnalare l’esonero dalla reperibilità nei suindicati casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’Inps, ed esattamente:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

È bene sapere, che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.

Il lavoratore privato assicurato per la malattia non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • provati gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Lavoratori del settore pubblico

Fasce di reperibilità: ore 09.00 – 13.00 /15.00 – 18.00.
Per i dipendenti pubblici, i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. Ad esempio forse di stress e depressione.

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