epa08968131 A Turkish nurse prepares a vaccine against COVID-19 with Sinovac's vaccine at the Sancaktepe Education and Research Hospital, in Istanbul, Turkey, 27 January 2021. Turkey began mass vaccinations against COVID-19 starting with health workers on 14 January after the Chinese Sinovac vaccine received emergency approval. Turkey on 25 January received 6.5 million more doses of the vaccine against COVID-19 from China as the nationwide vaccination began for those aged 80 and older. EPA/TOLGA BOZOGLU

Nuovo decreto Covid, vaccino obbligatorio per farmacisti e sanitari

Obbligo vaccinale non solo per il personale medico, ma  anche per infermieri, operatori delle Rsa e lavoratori delle farmacie.
Il nuovo decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo 2021 in cui sono previste anche le misure di contenimento del contagio dal 7 al 30 aprile prevede l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti gli operatori del mondo sanitario.

Il rifiuto del lavoratore determina la sospensione, senza retribuzione, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni a rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

Il testo del decreto legge afferma che in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino al il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività

  • nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private:
  • nelle farmacie, parafarmacie;
  • negli studi professionali

sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.”

La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dagli operatori fino al completamento della campagna vaccinale nazionale o comunque entro il 31.12.2021.

Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione: la vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari. La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente.

Il decreto detta la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine. L’Ente locale provvederà quindi a verificare lo stato vaccinale di queste persone e, qualora non siano stati ancora vaccinati, provvederà in tal senso. Questo l’iter:

  • entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmetta l’elenco degli iscritti, cosi come i datori di lavoro delle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano;
  • le regioni e le province autonome dovranno verificare la situazione vaccinale e segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
  • l’azienda sanitaria di residenza dei sanitari non vaccinati invierà la richiesta di attestazione di vaccinazione o la documentazione medica che esonera dalla vaccinazione;
  • nel caso non ci siano impedimenti l’azienda invia un invito formale ad adempiere all’obbligo o a inviare un certificato di adempimento all’obbligo vaccinale entro 5 giorni;
  • decorsi i termini l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo  e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

Viene esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2, in caso di osservanza delle regole cautelari relative all’attività di vaccinazione. Viene stabilito in particolare che la punibilità sia esclusa quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità, alle circolari e alle raccomandazioni fornite al personale addetto dalle autorità sanitarie nazionali. La norma avrà efficacia retroattiva.

Vengono estese le previsioni in materia di manifestazione del consenso, a mezzo del tutore, curatore o amministratore di sostegno, alla somministrazione del vaccino anti-Sars- CoV-2 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, anche a persone in stato di incapacità naturale non ricoverate. Si stabilisce quindi che, nei confronti di questi soggetti incapaci, assuma la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso all’inoculazione del vaccino anti-Sars- CoV-2, il direttore sanitario dell’azienda sanitaria locale di assistenza dell’interessato o un suo delegato.

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