‘Ocm vino paesi terzi’: il Tar dà ragione al ministro Lollobrigida e respinge tutti i ricorsi sui fondi promozione

L’OCM vino è la regolamentazione unica dell’Unione Europea che detta alcune norme riguardanti il settore vitivinicolo, sia per quanto riguarda le norme di produzione che i contributi a fondo perduto assegnati alle aziende.
I finanziamenti e i contributi dell’OCM vino sono assegnati dal Ministero per le Politiche Agricole e dagli assessorati per l’agricoltura delle singole Regioni e provincie autonome.

L’ocm vino paesi terzi assegna contributi a fondo perduto per le spese relative alla promozione del vino all’estero, come la partecipazione a fiere, la degustazione nei ristoranti, o la semplice pubblicità. Molto importante la possibilità di finanziare il vino utilizzato nelle degustazioni all’estero oppure di finanziare l’incoming di potenziali clienti presso la propria cantina.

I Bandi dell’OCM Vino sono destinati ad imprese vinicole con esclusione dei semplici imbottigliatori o commercianti di vino. Per partecipare ai bandi occorre realizzare prevalentemente il vino con uve di propria produzione, oppure acquistata presso terzi. Ciò non vuol dire che l’impresa non possa effettuare un’attività di commercio, ma i vini imbottigliati non potranno essere promossi con le agevolazioni di OCM vino paesi terzi.

Le imprese possono partecipare singolarmente, oppure in associazione temporanea con altri produttori, o ancora aggregandosi a progetti promossi dalle associazioni vitivinicole.

Il bando OCM vino Paesi Terzi, permette di finanziare con un contributo a fondo perduto che va dal 50% all’80% , a seconda delle regioni di appartenenza, tutti i costi da sostenere per promuovere i propri prodotti fuori dall’Unione Europea.

Le spese finanziabili sono descritte nella sezione “cosa finanzia” della guida. Le più significative sono, oltre alle spese di viaggio e la partecipazione a fiere Le spese per ospitare i potenziali acquirenti o giornalisti presso le proprie cantine (incoming) con la copertura di spese di viaggio, vitto e pernottamento. Le spese per le attività internet, sia di programmazione di contenuto dei siti. I costi (entro un 4%) del personale interno adibito all’export. Le spese per la rendicontazione Le spese per il vino utilizzato nelle degustazioni presso ristoranti, centri commerciali etc a valore di listino franco cantina. Le spese di pubblicità.

In sintesi il Bando è una misura completa che copre tutte le spese necessarie per sostenere l’export del proprio prodotto, con un limite di una spesa massima per azienda pari al massimo al 20% del fatturato dell’anno precedente proprio o dell’Ati.

Lo scorso dicembre la graduatoria del Masaf relativa ai fondi del bando Ocm Promozione Paesi terzi – il primo a firma del ministro Francesco Lollobrigida – ha lasciato fuori decine di progetti per un centinaio di cantine, assegnando solo 14 dei 21 milioni di risorse europee a disposizione. Di questi solo 679mila sono poi stati ridistribuiti per i progetti multiregionali. Nei mesi successivi, i gruppi in questione – da Federdoc a Uiv, passando per Grandi Marchi, Zonin e Santa Margherita –  si sono rivolti al Tar, evidenziando in particolare le difficoltà nel compilare la domanda (si ricorderà a tal proposito l’obbligo di presentare tre preventivi per ognuna delle attività inserite nella domanda), la poca flessibilità e la presenza di criteri di valutazione poco oggettivi, tra cui quelli coerenza, a detta dei progettisti «molto astratto e poco oggettivo».

Tali motivazioni, però, non sono state sufficienti a convincere il Tar. Come si evince dalla sentenza del 29 maggio, la carenza di motivazione e di istruttoria, non è stata accolta in nome del principio di economicità amministrativa. «La giurisprudenza – si legge – ha in più occasioni avuto modo di chiarire che nelle procedure pubblicistiche nell’ambito delle quali l’ottenimento di un beneficio dipenda da una valutazione discrezionale demandata ad una commissione, l’attribuzione del punteggio numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni».

Inoltre, secondo il Tribunale non sarebbe corretto il riferimento dei ricorrenti ai criteri di valutazione utilizzati nelle campagne precedenti, dal momento che il decreto ministeriale che disciplinava le campagne precedenti è stato abrogato e sostituito. Come a dire, giusto o sbagliato, il metodo di valutazione è quello indicato dal Ministero. Anche sui punteggi vige la discrezionalità della Commissione giudicante, per cui i cosiddetti sub punteggi – la cui mancanza è stata contestata dalle cantine in questione – «pur essendo in teoria auspicabile, non è necessaria ai fini della legittimità dell’iter valutativo che si conclude con l’attribuzione di un voto numerico».

Infine, «non è sufficiente il riferimento al fatto che l’esclusione di una parte dei progetti (che non hanno raggiunto il punteggio minimo) abbia determinato un avanzo nelle risorse stanziate, essendo tale situazione conseguenza della valutazione negativa riportata dai progetti stessi e non delle previsioni contenute “a monte”».

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