Il Senato approva il disegno di legge sull’omicidio stradale con 163 sì, 2 astenuti e 65 voti contrari. Con questo provvedimento vengono introdotti e disciplinati i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Il provvedimento ora passa alla Camera. “Un impegno che ho preso da sindaco con famiglie vittime di incidenti: punire l’omicidio stradale. Oggi prima lettura ok Senato #lavoltabuona”. Così il premier Matteo Renzi apprezza, su twitter, il via libera di Palazzo Madama al ddl. Con il via libera del ddl, i pirati della strada rischieranno fino a 27 anni di carcere. E’ questa le pena massima prevista per chi guidando in stato di ebbrezza superando certi valori del tasso alcolemico o sotto l’effetto di droghe uccide più di una persona e si dà alla fuga. Senza fuga gli anni di carcere sono 18. Se invece la vittima è una, il colpevole rischia fino a 12 anni di carcere, che diventano 18 se fugge dalla scena dell’omicidio. Per quanto riguarda la patente, in caso di omicidio stradale, il ddl prevede una sospensione che può arrivare fino a 30 anni. Il governo soffre al Senato e dopo la bocciatura ieri in commissione Affari Costituzionali, ma solo in un parere non vincolante, sul ddl sulla scuola, ‘inciampa’ di nuovo a Palazzo Madama finendo due volte sotto sul ddl che introduce il reato di omicidio stradale. Il governo aveva dato parere contrario su tre emendamenti: il 114, il 115 e il 117 (il 114 e il 115 però sono uguali e c’è stata una sola votazione), ma l’Aula li ha approvati comunque. Il relatore Giuseppe Cucca si era rimesso all’Aula. Va detto che la pena massima potrebbe arrivare sulla carta a 27 anni ma è una fattispecie che non esiste perché un pirata per avere l’aumento della pena della metà (18 anni più 9) dovrebbe fare una strage, essere ubriaco o drogato e da darsi alla fuga. Solo che in questo caso diventa ovviamente impossibile provare lo stato di alterazione o droga dopo la fuga perché bastano già poche ore per far svanire gli effetti e le tracce nel fisico. Cinque i nuovi articoli nel codice penale. Sul fronte dell’omicidio strdale il 586-bis (sulla morte come conseguenza di altro reato) e il 589-ter (sull’omicidio colposo) stabiliscono pene severe per chi commetta un omicidio colposo guidando mezzi a motore sotto l’effetto di alcol o droghe (da 8 a 12 anni di reclusione per chiunque guidi con un tasso alcolemico sopra 1,5 grammi/litro o sotto l’effetto di droghe e per i conducenti che svolgano attività di trasporto persone con tasso sopra 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze; da 7 a 10 con il ‘solo’ tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non a 1,5 g/l e non sotto l’effetto di droghe). Se si causa la morte di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, senza superare i 18 anni. Per i pirati della strada pena aumentata della metà se il conducente si dà alla fuga.
Sulla polemica relativa ai 18 anni massimi previsti per l’omicidio plurimo, da alcuni senatori considerato eccessivo, va detto che l’omicidio colposo prevede già un massimo di 15 anni nel codice. Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, dopo che l’aula del senato afferma: “È La strada giusta per abbattere il numero ancora troppo elevato degli incidenti stradali. Lavoreremo anche sulla prevenzione e l’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole. Stiamo facendo un buon lavoro”. Grande soddisfazione di chi ha lavorato tanto sul tema, ha inventato il termine “Omicidio Stradale” e raccolto 80 mila firme.
Luigi Viscardi