Opzione donna, stretta del Governo: cambiano ancora i requisiti per la pensione

Si restringe la platea delle donne che potranno accedere alla possibilità di uscire dal lavoro in anticipo rispetto all’età da pensione. Nella Legge di Bilancio il governo Meloni ha prorogato “Opzione donna” ma cambiando i requisiti dello strumento che permette oggi il prepensionamento alle lavoratrici con almeno 35 anni di contributi a a 58 anni per le dipendenti e 59 per le autonome. Nell’ultima bozza di Manovra approdata alla Camera il trattamento previdenziale viene destinato alle 60enni, con un limite di età che dovrebbe essere abbassato in base al numero di figli.

Opzione donna, stretta del Governo: la nuova bozza

Rispetto alla casella in bianco nel testo presentato nei giorni scorsi dalla premier Giorgia Meloni, la norma è stata riscritta prevedendo che i requisiti vengano maturati entro il 31 dicembre 2022, con la possibilità di un prepensionamento con oltre 35 anni di contributi e un’età anagrafica pari a 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, per quei soggetti che svolgano, da almeno 6 mesi, una attività di careviger nei confronti del coniuge o di un parente di secondo grado o un invalido oltre il 74%.

Dopo l’iniziale modifica ribattezzata “Opzione mamma” che legava l’età al numero dei figli, e il successivo dietrofront per via delle polemiche sulla possibile incostituzionalità di questo parametro, la nuova ipotesi rende più selettiva l’idea iniziale e dovrebbe limitare l’anticipo pensionistico a tre categorie.

Opzione donna, stretta del Governo: i possibili requisiti

Come spiegato nella stessa relazione illustrativa della Manovra, l’intervento del Governo opera “una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti” e, oltre all’innalzamento della soglia anagrafica, rivolge il trattamento previdenziale soltanto alle donne che:

  • sono caregiver, ossia “assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  • sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Stando a quanto emerge dall’ultima bozza della norma, la soglia d’uscita innalzata a 60 anni dovrebbe essere abbassata di un anno per ogni figlio, fino al massimo di due: 58 anni d’età se madri di due o più, a 59 anni, se soltanto con uno. Solo per le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi la riduzione a 58 anni è a prescindere dai figli.

La doppia stretta ridurrebbe in questo modo la platea di “Opzione donna” a soltanto 2.900 beneficiarie nel 2023 per una spesa di 20,8 milioni di euro, a fronte dei 110 previsti con l’attuale versione.

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