Lo stabilisce con l’Ordinanza 4801/2018 del 01.03.2018 la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione: ‘Anche il genitore in pensione e inabile al lavoro deve comunque provvedere, secondo le sue possibilità, al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica’.
(Corte di Cassazione, Sesta Sez. civile, ordinanza n. 4801/18 depositata il 01.03.2018)