Ordinanza della Corte di Cassazione 3015/18 del 07.02.2018 Niente automatismi ai fini dell’assegno perché sull’indipendenza economica pesa il contesto sociale

Nuova apertura della Cassazione sull’assegno divorzile dopo il revirement che ha mandato in soffitta il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per stabilire il diritto all’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente. Il parametro dell’autosufficienza economica introdotto dalla sentenza 11504/17 deve essere apprezzato con la necessaria elasticità: la soglia dell’indipendenza economica, che esclude il diritto al trattamento, non può essere bloccata al livello della «pura sopravvivenza» né eccedere quello della normalità. E nella valutazione pesa l’inserimento del contesto sociale dell’ex coniuge, stavolta come persona singola. Una valutazione che – è il monito rivolto alle giurisdizioni di merito – deve essere offerta «senza fughe» dal giudice, cui spetta il compito di ‘farsi interprete’ della ‘coscienza collettiva’. È quanto emerge dall’ordinanza 3015/18, pubblicata il 7 febbraio dalla sesta sezione civile della Cassazione.

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