Previdenza, bonus per chi resta al lavoro penalizzato chi decide di uscire prima: un uomo al lavoro e in primo piano i moduli di richiesta della pensione dellì Inps-FRANCO SILVI/ANSA

P. Iva, quando il bonus Covid dà diritto al taglio delle tasse sui contributi

Quando un contributo pubblico o un bonus erogato dallo Stato è da considerare reddito imponibile? L’Agenzia delle Entrate, pronunciandosi nello specifico sui bonus Covid corrisposti dal Governo e dalle Regioni, ha provato a fare chiarezza sulla questione, specificando quando e perché non si devono pagare le tasse sui contributi.

Con la risposta all’interpello n. 273 del 20 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando un contributo statale concorre a formare reddito imponibile (e quindi è tassabile) e quando invece il contribuente non è tenuto a pagare le tasse su quell’importo.

Il Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) stabilisce – all’art. 6, comma 2 – che: “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Per ogni legge, però, spesso esistono delle deroghe. Ed è questo il caso della norma applicata ai contributi e i bonus Covid erogati dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica in Italia.  Nello specifico, ha chiarito l’AE: “tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche diposizioni tese ad escluderne l’applicazione”.

A tal proposito, va citato il decreto Cura Italia che, nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza Covid sui lavoratori, le famiglie e le imprese, ha riconosciuto ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data (iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Lo stesso ha poi previsto il decreto Ristori, ribadendo che: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

Da qui una conclusione: i contributi e i bonus Covid non sono tassabili, e averli percepiti esenta il contribuente dall’esenzione del pagamento delle imposte su tali importi.

Come abbiamo visto, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura”, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, la non concorrenza a tassazione, proprio in considerazione del fatto che il loro obiettivo è quello di garantire un aiuto economico a chi è in difficoltà e andare incontro a chi sta facendo i conti con la crisi scatenata dalle ripetute chiusure.

Con riferimento ai soggetti destinatari del regime fiscale di favore, la norma individua “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Al riguardo, ha specificato la Direzione Centrate delle Entrate, si ritiene che con tale locuzione il legislatore abbia voluto riconoscere il beneficio fiscale non solo a coloro che siano titolari di un reddito di lavoro autonomo professionale (ovvero a coloro che esercitano un’arte e una professione), ma più in generale “ai lavoratori autonomi”, cioè tutti i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale.

In base a quanto stabilito dal legislatore, è possibile affermate che hanno diritto al taglio delle tasse sui contributi Covid sia i lavoratori autonomi con P. Iva che i lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore e anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.

In entrambi i casi, il requisito da rispettare è che non sussista subordinazione. Diversamente, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di esenzione previsto.

Dal punto di vista fiscale, ha chiarito l’Amministrazione Finanziaria interpellata, queste tipologie contrattuali generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, mentre il rapporto di parasubordinazione genera reddito di lavoro autonomo solo nell’ipotesi in cui la
collaborazione rientri “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.

Conseguentemente, l’Ente (Regione o Governo Centrale) in sede di erogazione del beneficio economico a tali soggetti, sarà tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef.

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