Pa, tutte le novità del Testo Unico

Dopo gli ultimi decreti sui licenziamenti lampo dei ‘furbetti del cartellino’ e sul taglio alle società partecipate, arriva ora il nuovo testo unico del pubblico impiego che in sostanza ridisegna la geografia del lavoro nel pubblico impiego attraverso due decreti legislativi. Si tratta di un primo via libera sufficiente però ad aprire la strada ai rinnovi contrattuali per i 3,2 milioni di dipendenti pubblici che attendono da 7 anni quello che sarà un aumento salariale medio di 85 euro lordi al mese. Dopo questo primo passo, il ministro della Funzione pubblica Marianna Madia potrà inviare gli atti di indirizzo all’Aran, come ha sottolineato lei stessa in conferenza stampa.

Sarà comunque l’inizio di un percorso perché il Testo unico, un corpus normativo di oltre 70 articoli (modifiche alla legge 165 del 2001) e del dlgs che va a modificare la legge 150 del 2009 (riforma Brunetta), ora dovrà ricevere i pareri delle commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e acquisire l’intesa con Regioni e autonomie locali.

 Tra le principali novità introdotte dal decreto la lotta all’assenteismo, il superamento del precariato, la stretta sui licenziamenti disciplinari, il superamento della legge Brunetta per l’assegnazione di premi di produttività. Inoltre, la riforma sancirà un riequilibrio a favore della contrattazione tra legge e contratto.

STOP A PRECARIATO – La stabilizzazione del precariato ‘storico’ della Pa prevede un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2018-2020 per lavoratori che abbiano maturato almeno tre anni di servizio con contratti a tempo determinato, anche non continuativi negli ultimi otto anni, previa selezione concorsuale.

RIEQUILIBRIO LEGGE-CONTRATTO – il contratto collettivo riacquista la capacità di derogare a leggi che abbiano invaso la sfera delle materie relative al rapporto di lavoro e di modificare anche leggi precedenti all’emanazione del decreto. Ma restano aperte alcune questioni relative al novero delle materie che possono essere discusse in sede di trattativa.

PIU’ PARTECIPAZIONE SINDACALE – Per alcune materie il confronto tra le parti ritorna alla disciplina dei contratti, non è prevista più la sola informazione. In particolare le materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici.

VISITE FISCALI A INPS – E’ previsto un polo unico per le visite fiscali in capo all’Inps che effettua già gli accertamenti medico-legali delle assenze per malattia del settore privato con 1.200 medici. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato verranno stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali dovranno essere effettuati i controlli. Restano alcune incognite sulle risorse finanziarie e umane che dovranno essere necessariamente incrementate come sottolineato dai vertici dell’istituto.

FALSE ATTESTAZIONI O CERTIFICAZIONI – Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI – Si allarga la casistica dei licenziamenti disciplinari. Possono infatti perdere il posto i dipendenti pubblici per gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento. Possono essere licenziati anche i dirigenti che non procedono con l’azione disciplinare per ‘commissione dolosa o gravemente colposa’ e quelli che non adempiono ai ‘doveri relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione’ che è fonte di responsabilità disciplinare. Il licenziamento può scattare anche in caso di reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa e scarso rendimento, insufficiente rendimento rilevato dalla reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell’arco dell’ultimo triennio.

SALARIO ACCESSORIO – La retribuzione accessoria, legata ai risultati (produttività), dovrebbe rappresentare la ‘quota prevalente’, almeno il 50%. La performance sarà valutata non solo a livello individuale ma anche di organizzazione. Il ccnl fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudiz corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. Ma il rovescio delle medaglia consiste nel fatto che si devono prevedere clausole per impedire aumenti delle risorse qualora si evidenzino assenze concentrate in periodi, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, e significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.

PREMI E BONUS DI ECCELLENZA – E’ previsto il superamento della legge Brunetta (150 del 2009) sulle cosidette ‘gabbie’, ovvero rigide classificazioni per l’assegnazione dei premi di produttività. Viene affidata alla contrattazione collettiva l’individuazione dei criteri e delle risorse. Tuttavia ogni amministrazione pubblica può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

CITTADINI CONTRIBUISCONO A VALUTAZIONE – Il grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti degli uffici pubblici, in relazione alle attività e ai servizi erogati viene preso in considerazione dalle amministrazioni (dall’Oiv, L’organismo di valutazione indipendente) che ne tengono conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione.

TURNOVER SU FABBISOGNI REALI – E’ superato il vincolo della dotazione organica e la programmazione del reclutamento è fatta sulle reali esigenze organizzative, quindi non più sulle piante organiche ma in relazione ai fabbisogni reali delle amministrazioni.

MOBILITÀ ENTRO 50 KM – I dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. La disciplina sulla mobilità si esercita previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata.

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