Pace contributiva: riscatto pensione esteso e riscatto laurea agevolato

Il decreto di riforma pensioni rende operative le misure di pace contributiva ivi contenute, misure che permettono di riscattare fino a cinque anni di previdenza o di fruire della modalità agevolata di riscatto laurea: l’INPS ha pubblicato la circolare attuativa – ripresa dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it – con le istruzioni per la domanda di riscatto, da effettuare esclusivamente in via telematica.

Il riferimento normativo è l’articolo 20 del dl 4/2019, che consente il riscatto fino a cinque anni, anche non continuativi, di contributi per la pensione. Al comma 6 è previsto il riscatto agevolato dei periodi contributivi del periodo di studi, pagando un onere ridotto (circa 5mila euro annui).

Per quanto riguarda il riscatto agevolato laurea, le procedure di domanda non cambiano: restano valide le istruzioni fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi, la circolare fornisce precisazioni su come di calcola l’onere di riscatto in questo caso agevolato (è pari al livello minimo imponibile annuo previsto per gli inoccupati).

Per quanto riguarda invece il nuovo riscatto pensione fino a cinque anni, per poterlo effettuare bisogna aver versato almeno un contributo obbligatorio, che però non può essere anteriore al 31 dicembre 1995, perché la norma esclude chi ha anzianità contributiva a questa data. Quindi, hanno diritto al riscatto contributi i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Altro requisito: beneficio riservato a coloro che non sono già titolari di pensione.

I cinque anni riscattabili non devono necessariamente essere continuativi, ma devono essere compresi fra il primo gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2019. L’intero periodo di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto).

Attenzione: ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempre ché sia compreso nell’intervallo 01/01/1996 – 28/01/2019.

Altra precisazione importante di pmi.it: il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare, non devono necessariamente essere versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto.

Se l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi.

Non è possibile riscattare un periodo per il quale siano già stati accreditati dei contributi, di qualsiasi natura, in una qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati). Infine, sono riscattabili soltanto i periodi “non soggetti a obbligo contributivo”, non si può esercitare il riscatto pensione per recuperare periodi di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.

I periodi di riscatto sono necessariamente valorizzati con il sistema contributivo, e l’onere di riscatto viene calcolato conseguentemente. Può essere versato in unica soluzione o in rate mensili, fino a un massimo di 120, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi. Ricordiamo che l’onere di riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali. Se vengono interrotti i pagamenti, sarà comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

Occorre presentare la domanda fra il 2019 e il 2021, esclusivamente in via telematica. Usando i servizi INPS on-line, accessibili tramite credenziali (PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2 o CNS), bisogna fare attraverso i seguenti percorsi:

  • per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
  • per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;

E’ possibile fare domanda anche tramite Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN. Oppure attraverso patronati e intermediari INPS.

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