Pagamenti in contanti tra possibilità e limiti

 Pagare in contanti si può. Basta attenersi ad alcune regole introdotte nel corso degli anni per contrastare l’evasione fiscale fiscale che vanta di una cifra compresa fra i 250 e i 270 miliardi di euro, un valore pari al 18% del PIL del nostro Paese. Sono i numeri dell’evasione fiscale in Italia, che si conferma uno dei mali della nostra economia

 In generale, consentiti i pagamenti in contanti, di importo inferiore a 3mila euro, versati come caparra per una fattura di importo superiore a tale cifra, così come è ammesso il pagamento misto in contanti (ma non pari o superiore a 3mila euro) utilizzando, per la parte residua, strumenti tracciabili. Inoltre, potranno essere emessi uno o più assegni bancari per saldare fatture d’importo complessivamente pari o superiore a 3mila euro.

 Il Ministero conferma la possibilità di prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Alla domanda è possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3mila euro, il dipartimento del Tesoro risponde in maniera affermativa.

In pratica, non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

E, ancora: a fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?.  La procedura è ammessa ma a condizione che il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3mila euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Limite contanti per chi paga con gli assegni:

Il limite di contanti vale anche per i pagamenti differiti: non si può eludere la soglia di 3.000€, quindi, versando quanto dovuto in più rate. Considerando un importo di 10.000 euro non si può effettuare il saldo pagando in contanti 2.000 euro ogni mese (per un totale di 5 mesi).

Il cumulo non è oggetto di sanzioni invece quando viene effettuato per mezzo di assegni muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, e della clausola di non trasferibilità quando di importo superiore a 1.000 euro.

 Un capitolo a parte, invece, quello che riguarda i Compro oro che dovranno attenersi a un nuovo regolamento entrato in vigore la scorsa estate. Per queste attività, infatti, i pagamenti in contanti sono consentiti per importi inferiori ai 500 euro.

Una importante precisazione: questo limite non può essere raggirato pagando quanto dovuto in più tranche come sottolinea il dipartimento del Tesoro, infatti, in tale circostanza  è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge ,  punibile con una sanzione che va dai 1.000 ai 10.000 euro.

 Le FAQ Ministeriali ricordano anche che i libretti al portatore dovranno necessariamente essere estinti entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2018. Dal 4 luglio, 2017, infatti, è consentita esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi.

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