Nuove leggi in materia penale e amministrativa per la Città del Vaticano e la Santa Sede. Tra le tante novità contenuta nella lettera apostolica di Papa Francesco pubblicata oggi, c’è l’abolizione dell’ergastolo, l’estensione della portata dei reati contro i minori legati a pedofilia, l’applicabilità di norme e sanzioni anche per chi riveste incarichi in Curia e diplomatici. E anche per reati commessi al di fuori delle mura vaticane.
“Ai nostri tempi – si legge nella lettera di Papa Francesco – il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo. È quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici” che “permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale”. Per questo, volendo ribadire “l’impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini”, sono state introdotte alcune modifiche nel campo della legislazione penale vaticana, in continuità con le azioni intraprese a partire dal 2010 durante il pontificato di Benedetto XVI.
Il Motu Proprio innanzitutto – ha sottolineato la Santa Sede presentando in un documento il contenuto delle riforme di Papa Francesco – ha lo scopo di estendere, a partire dal primo settembre, l’applicazione delle leggi penali approvate oggi dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano anche all’ambito della Santa Sede. E cioè ai membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana, delle Istituzioni ad essa collegate, degli enti dipendenti dalla Santa Sede e delle persone giuridiche canoniche, nonché ai legati pontifici ed al personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Tale estensione ha lo scopo di rendere perseguibili da parte degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano i reati previsti in queste leggi anche nel caso in cui il fatto fosse commesso al di fuori dei confini dello Stato stesso.
Le stesse leggi hanno contenuti anche più ampi, provvedendo all’attuazione di molteplici Convenzioni internazionali, tra le quali si ricordano: le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra; la Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000.
In questo ambito viene segnala l’avvenuta introduzione del delitto di tortura e l’ampia definizione della categoria dei delitti contro i minori. Fra i quali la vendita, la prostituzione, l’arruolamento e la violenza sessuale in loro danno; la pedopornografia; la detenzione di materiale pedopornografico; gli atti sessuali con minori.
Sono state introdotte anche figure criminose relative ai delitti contro l’umanità, cui è stato dedicato un titolo a parte: si sono previste, tra l’altro, la specifica punizione di delitti come il genocidio e l’apartheid, sulla falsariga delle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998; anche il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione è stato rivisto, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione. Dal punto di vista sanzionatorio, inoltre, si è deciso di abolire la pena dell’ergastolo, sostituendola con la pena della reclusione da 30 a 35 anni.
Inoltre, in linea con gli orientamenti più recenti in sede internazionale si è anche introdotto un sistema sanzionatorio a carico delle persone giuridiche, per tutti i casi in cui esse profittino di attività criminose commesse dai loro organi o dipendenti, stabilendo una loro responsabilità diretta con sanzioni interdittive e pecuniarie. Poi, sono stati introdotti i principi generali del giusto processo entro un termine ragionevole e della presunzione di innocenza dell’imputato, e sono stati potenziati i poteri cautelari a disposizione dell’Autorità giudiziaria (con l’aggiornamento della disciplina della confisca, potenziata dall’introduzione della misura del blocco preventivo dei beni).
Un settore molto importante della riforma – segnala ancora la Santa Sede- concerne la riformulazione della normativa relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale, con l’adozione delle misure di cooperazione adeguate alle più recenti convenzioni internazionali.