Il numero dei pensionati che torna al lavoro dopo la cessazione è in crescita e non tutti sanno che i contributi ulteriori che sono versati rispetto a quelli già accreditati a suo tempo danno diritto al c.d. supplemento di pensione.
Indice
Definizione e chi può richiederlo
Il supplemento di pensione è una prestazione previdenziale erogata dall’INPS che genera un aumento dell’importo dell’assegno pensionistico di cui si è già percipienti.
Spetta ai titolari di pensione principale, supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria sia per dipendenti (Fondo pensione lavoratori) che per autonomi (Gestione Artigiani e Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri), alla Gestione separata e Gestione dei lavoratori spettacolo e sport in base alla contribuzione versata nei periodi successivi alla data di decorrenza della pensione stessa.
Come si calcola
L’importo della pensione viene ricalcolato sulla base del tipo di pensione e dei contributi accreditati dalla data di pensionamento.
Non viene pertanto erogato un trattamento aggiuntivo e separato, ma semplicemente l’INPS va a integrare quello già percepito.
Per le anzianità contributive acquisite a partire dal 1° gennaio 2012, il calcolo dell’importo del supplemento si effettua con il sistema di calcolo contributivo. Per le anzianità acquisite prima di questa data, invece, il calcolo segue quello utilizzato per la liquidazione della pensione.
Se il titolare percepisce già un’integrazione per raggiungere il trattamento minimo e tale integrazione è assorbita dal supplemento, l’importo ricalcolato non subirà modifiche.
Come e quando si fa richiesta
La domanda può essere presentata generalmente decorsi cinque anni dalla pensione o dal precedente supplemento nel caso di contributi versati al Fondo pensione lavoratori (FPL) o alle gestioni speciali autonomi.
La richiesta può essere effettuata dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purché il titolare abbia compiuta l’età pensionabile di vecchiaia, ma solo per una volta. Successivamente potrà essere presentata solo dopo cinque anni.
Nel caso invece di Gestione Separata, la liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento senza che sia necessario aver compiuto l’età pensionabile per la vecchiaia previsto.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, l’invio telematico all’INPS può essere effettuato direttamente con SPID o tramite Contact center o attraverso i patronati abilitati.
I supplementi sono pagati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della domanda, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Nel caso di pensionati che possono far valere periodi di lavoro fuori dall’Italia, il supplemento sarà erogato in base alle convenzioni internazionali.
In caso di decesso del pensionato, ai fini della pensione di reversibilità i contributi dei periodi successivi alla decorrenza della pensione sono calcolati d’ufficio.
Differenza con la ricostituzione della pensione
La ricostituzione può avvenire d’ufficio o su domanda e si ha qualora emergano contributi precedenti o siano riconosciuti dei contributi figurativi o da riscatto successivamente rispetto alla decorrenza della pensione.
La pensione sarà ricalcolata in base alla normativa vigente al momento della decorrenza originaria e l’importo potrà aumentare o diminuire.
Nel caso in cui dei periodi di contribuzione vengano esclusi successivamente alla prima liquidazione, il titolare potrebbe anche perdere il diritto alla prestazione o comunque determinare anche una modifica della decorrenza originaria.
Nel caso di variazioni a debito, si applica la normativa sul recupero degli indebiti pensionistici e la prescrizione è decennale.
La domanda per ottenere l’integrale riconoscimento della prestazione, non correttamente calcolata in fase di prima liquidazione pur in presenza di tutti gli elementi utili, dovrà essere presentata entro tre anni dal provvedimento di liquidazione.
Invece, per la domanda presentata per fatti sopravvenuti, che variano gli elementi di calcolo della pensione alla decorrenza, gli eventuali arretrati sono corrisposti nel rispetto della prescrizione dei cinque anni.