Come funziona il riscatto della pensione in caso di sistema contributivo? La circolare Inps del 22 gennaio 2020, n. 6 aveva illustrato le disposizioni in tema di decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto di periodi che si collochino nel sistema contributivo.
L’Inps ora ha emanato una nuova circolare che fornisce alcuni importanti chiarimenti.
Il sistema contributivo può essere scelto nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinato ad alcuni requisiti contributivi:
- meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
- almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
Nella circolare Inps 6 aprile 2021, n. 54, fornisce ulteriori chiarimenti in merito a 4 aspetti:
- all’ambito di applicazione delle disposizioni;
- agli effetti che derivano sui riscatti dall’esercizio dell’opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione e della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi;
- alla valutazione dei periodi di riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo;
- all’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Con la circolare n. 6/2020 l’Istituto veniva chiarito che l’onere di riscatto viene determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale quando la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo.
Questo per quanto riguarda tutte le tipologie di riscatto – e cioè sia riscatto di lavoro all’estero, riscatto di periodi corrispondenti all’astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, riscatto corso di studi universitario ecc. – il cui onere, in mancanza dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica in considerazione del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale del periodo da riscattare.
Nella circolare vengono fatti alcuni esempi. Qualora si intenda ad esempio riscattare un periodo di lavoro subordinato svolto all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996, l’onere del riscatto va determinato col criterio ordinario della riserva matematica, in base quindi al beneficio pensionistico e ai coefficienti previsti.
Se invece si sceglie interamente il sistema contributivo, precedente o contestuale alla domanda di riscatto, l’onere di riscatto viene determinato con il criterio a percentuale, applicando quindi alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più recenti rispetto alla data della domanda le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla stessa data nel regime in cui il riscatto opera.
Per i riscatti effettuati con le modalità del calcolo a percentuale, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge n. 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto, come tutti gli altri riscatti di periodi che si collochino nel sistema contributivo.
La modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto di laurea da valutare nel sistema contributivo.
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione, in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando queste due modalità:
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizza il metodo della riserva matematica
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizza il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra:
– retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime dove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda;
– livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti.