Novità in materia di assegno al nucleo familiare e assegni familiari. Adeguamenti e conguagli nella comunicazione data dall’Inps in seguito alla legge di Bilancio.
Pensioni 2022, le ultime news riguardano il calcolo fiscale delle pensioni erogate dall’Inps che è stato adeguato retroattivamente dal 1° gennaio 2022, in applicazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) la quale ha modificato aliquote fiscali e scaglioni di reddito su cui applicarle e il regime delle detrazioni per reddito da lavoro, pensione e altri tipi di reddito ai fini della determinazione dell’Irpef.
A sottolinearlo è l’Inps in un comunicato specificando che la legge di bilancio ha anche rimodulato le condizioni di concessione del Trattamento Integrativo (c.d. “Bonus 100 euro”), lasciandole invariate solo in caso di reddito complessivo fino a 15mila euro e, al contempo, ha abrogato l’ulteriore detrazione per redditi fino a 40mila euro.
Pertanto, con la mensilità del mese di marzo 2022 – spiega Inps – i pensionati avranno l’adeguamento del calcolo mensile alla nuova tassazione, sia rispetto alle nuove aliquote/scaglioni che alle nuove detrazioni per reddito e il conguaglio relativo alla differenza dell’Irpef netta mensile già trattenuta nei primi due mesi dell’anno.
Inoltre, con il decreto legislativo 230/2021, è stato istituito l’Assegno Unico e Universale (Auu) a partire dal 1° marzo 2022. Tale misura ha sostituito alcune prestazioni, fra cui l’Assegno al Nucleo Familiare (Anf) e gli Assegni Familiari (Af) in caso di presenza di figli di età inferiore ai 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.
In base a tale disposizione, dal 1° marzo – si evidenzia – non possono essere più riconosciute le prestazioni di Anf e Af riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili che invece continueranno ad essere riconosciuti se riferiti a nuclei familiari composti unicamente dal coniuge (con esclusione del coniuge effettivamente separato), dai fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
“Dal 1° marzo sarà possibile riconoscere l’Assegno Unico e Universale per i nuclei con figli minori o con maggiorenni inabili e potranno essere concessi Anf/Af solo in caso di nuclei senza figli. Per questo motivo, sempre da marzo, – aggiunge – saranno sospese le erogazioni di Anf/Af con riferimento a nuclei familiari in cui è presente almeno un figlio con età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio con disabilità a carico senza limiti di età. Analogamente, da tale data è sospesa l’erogazione dell’Anf/Af per nuclei orfanili”.
“Il decreto legislativo 230/2021 – sottolinea – ha apportato variazioni anche al regime delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, abrogando in particolare quelle per figli a carico di età inferiore ai 21 anni. Conseguentemente, con la mensilità di marzo 2022, sono state revocate su tutte le prestazioni vigenti le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni per i residenti in Italia e all’estero, le relative maggiorazioni previgenti (ad esempio per i figli minori di tre anni, per i figli disabili, per le famiglie con più di tre figli a carico) e l’ulteriore detrazione per le famiglie numerose. Per ottenere le detrazioni fiscali per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, si dovrà presentare una nuova domanda. L’Inps continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni o per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni (senza la previgente maggiorazione che è stata soppressa)”.
Si ricorda che per ottenere l’Assegno Unico e Universale è necessario presentare la domanda attraverso: – il sito internet Inps, con accesso diretto al servizio tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns); il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); – gli enti di patronato.