Nuova circolare Inps sui criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo
Con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, l’Inps ha pubblicato nuove istruzioni – a integrazione delle informazioni già contenute nella circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 – illustrando i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo introdotta dalla legge di bilancio 2023, e quindi valida da quest’anno.
Niente di nuovo, la perequazione delle pensioni (qui come funziona) e le attività a essa correlate vengono effettuate e concluse prima della fine di ciascun anno, per consentire ai beneficiari degli assegni di riscuotere, all’inizio dell’anno successivo, gli importi rivalutati nella misura prevista dalla legge.
Le pensioni interessate dalla rivalutazione
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, nella precedente (e già citata sopra) circolare di dicembre, sono stati esplicati interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Pertanto, al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita ai soli beneficiari il cui importo cumulato di pensione non fosse superiore 2.101,52 euro.
Successivamente, sono stati rivalutati anche i trattamenti pensionistici cumulati superiori al predetto limite e la rivalutazione è stata riconosciuta:
nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps;
nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps;
nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte al medesimo trattamento minimo.;
nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps;
nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a dieci volte al medesimo trattamento minimo;
nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
Come cambiano gli importi delle pensioni
Quindi, fatte le premesse di cui sopra, come cambieranno gli importi delle pensioni? La percentuale, come già detto, dipende dall’importo iniziale. Per cui:
fino a 4 volte il TM è previsto un aumento del 7,3%;
oltre 4 e fino a 5 volte il TM è previsto un aumento del 6,205%;
oltre 5 e fino a 6 volte il TM è previsto un aumento del 3,869%;
oltre 6 e fino a 8 volte il TM è previsto un aumento del 3,431%;
oltre 8 e fino a 10 volte il TM è previsto un aumento del 2,701%;
oltre 10 volte il TM è previsto un aumento del 2,336%.
Il pagamento nell’importo della pensione rivalutata sarà riconosciuto a partire dal mese di marzo 2023 (qui qualche informazione in più sui prossimi pagamenti), unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (qui tutte le rivalutazioni presenti nel cedolino).
Gli assegni pensionistici esclusi
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono considerate “le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da Enti diversi dall’Inps e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’Istituto”, a esclusione delle seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APE SOCIALE, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’Inps, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario centrale delle pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).