Qualora corrisposti in ritardo per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, come a seguito di contenzioso contro l’Inps, gli arretrati della pensione di invalidità sono soggetti a tassazione separata nel periodo di percezione delle somme (in base al cosiddetto principio di cassa) anche se sarebbero rientrati nella no tax area.
Di conseguenza, non spetta il rimborso dell’Irpef trattenuta su questi arretrati nel periodo imposta in cui sono stati materialmente erogati al contribuente in esecuzione della sentenza. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10887 del 18 aprile 2019.
La pronuncia della Corte di Cassazione, destinata a far discutere, fissa un principio chiaro e dà ragione all’Agenzia delle Entrate che ha negato la possibilità di rimborso delle ritenute operate dell’Inps in veste di sostituto d’imposta.