Pensioni di invalidità: niente rimborso Irpef per gli arretrati

Qualora corrisposti in ritardo per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, come a seguito di contenzioso contro l’Inps, gli arretrati della pensione di invalidità sono soggetti a tassazione separata nel periodo di percezione delle somme (in base al cosiddetto principio di cassa) anche se sarebbero rientrati nella no tax area.

Di conseguenza, non spetta il rimborso dell’Irpef trattenuta su questi arretrati nel periodo imposta in cui sono stati materialmente erogati al contribuente in esecuzione della sentenza. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10887 del 18 aprile 2019.

Gli arretrati relativi alle pensioni di invalidità   corrisposti a seguito di sentenze, leggi, atti amministrativi e tutte le ulteriori ragioni che non dipendono da scelte arbitrarie di una delle parti seguono il principio di cassa e quindi sono tassate nel periodo di erogazione, anche se qualora corrisposte per competenza sarebbero rientrate nel regime di esenzione Irpef (no tax area).

La pronuncia della Corte di Cassazione, destinata a far discutere, fissa un principio chiaro e dà ragione all’Agenzia delle Entrate che ha negato la possibilità di rimborso delle ritenute operate dell’Inps in veste di sostituto d’imposta.

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