L’articolo n. 18 del Decreto Cura Italia ha sospeso dal 23 febbraio al 1º giugno 2020 i termini di decadenza per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative dell’Inps.
Pensioni, quali sono le domande sospese
Con la circolare Inps n.50 del 4 aprile 2020, l’Istituto ha fornito i primi chiarimenti e ha reso noto che restano sospesi fino al 1° giugno 2020 i termini di decadenza per la presentazione delle seguenti domande:
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci (termine del 1° marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’Ape Sociale (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (termine del 1° maggio 2020);
- pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria;
- conferma dell’assegno ordinario di invalidità.
Sono sospesi, inoltre, i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia e i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini dei Trattamenti di Fine Servizio ( TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR).
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci e all’Ape sociale, devono essere presentate rispettivamente:
- entro l’1 marzo 2020;
- entro il 31 marzo 2020.
Alla luce dell’emergenza coronavirus, tali termini si intendono prorogati all’1 giugno 2020. Quindi, le domande possono essere trasmesse entro l’1 giugno 2020. Quanto all’esito delle domande di accesso alla pensione dei lavoratori precoci e all’Ape sociale, che coincide con il 30 giugno 2020, l’invio sarà effettuato anche successivamente al 30 giugno 2020. Ciò in considerazione del numero delle domande e dei tempi necessari per il completamento dell’istruttoria.
Pensioni 2020: sospensione Assegno di invalidità
Gli assegni ordinari di invalidità scadono ogni tre anni, salvo ulteriore conferma previa domanda del beneficiario. Le proroghe hanno effetto:
- dalla data di scadenza, se la richiesta di proroga è stata inoltrata nel semestre precedente il termine dei tre anni;
- dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della richiesta di proroga, se la stessa è stata inoltrata entro centoventi giorni dalla scadenza.
Le richieste presentate oltre centoventi dalla scadenza non sono più considerate proroghe ma sono equiparate ad una nuova domanda.
Il decreto Cura Italia ha sospeso dal 23 febbraio al 1º giugno 2020 sia i termini relativi al rinnovo dell’assegno nel semestre precedente la scadenza che il decorso dei centoventi giorni successivi alla stessa.
La circolare Inps chiarisce che le domande di proroga già presentate si considerano provvisoriamente accettate, vista l’impossibilità di effettuare le visite medico-legali. Ad ogni modo, le richieste provvisorie saranno oggetto di successivo accertamento ed eventuale conguaglio delle somme indebitamente percepite in caso di esito negativo della visita. Coloro che presenteranno domanda di proroga dell’assegno nei prossimi giorni / mesi si vedranno liquidare un importo pari a quello percepito nell’ultimo mese di validità della prestazione, salvo successivi conguagli positivi o negativi una volta concluso l’iter di verifica.