Dal 23 agosto è operativo anche in Italia il PEPP (Pan-European Personal Pension Product), cioè il Piano di Previdenza complementare con piena portabilità in tutti i paesi dell’Unione Europea. Il nuovo prodotto è stato istituito dal decreto legislativo n. 114/2022, quello che ha recepito la Direttiva UE del 2019 che ha istituito il Regolamento europeo sull’accesso ai PEPP. Il Piano prevede l’adesione e la contribuzione volontaria e si configura dunque come un nuovo strumento di pensione integrativa. L’obiettivo dell’introduzione del PEPP è infatti quello di consentire ai cittadini europei di accedere a un nuovo prodotto pensionistico.
Le novità
Il nuovo prodotto, rispetto alle caratteristiche comuni alle altre tipologie di analoghe di cui al dlgs n. 252/2005, ha il vantaggio di poter essere offerto da una platea ampia di operatori: compagnie assicurative, banche, fondi pensione, società d’investimento), prevedere più linee d’investimento, essere portabile fra Stati Membri UE ed essere anche trasferito da un intermediario a un altro se si cambia Paese. Il PEPP è infatti pensato per i lavoratori che, spostandosi tra Stati UE, possono mantenere la stessa posizione previdenziale, seppur articolata in “sottoconti” nazionali per ciascun periodo di permanenza nei diversi paesi.
Come funziona
I contributi si versano su base volontaria, dai risparmiatori (per se stessi o per soggetti a carico) oppure dai loro datori di lavoro (dipende dal fondo pensione a cui si aderisce) ma non sarà possibile destinare al PEPP il trattamento di fine rapporto (TFR). I conferimenti, come in casi analoghi (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e PIP), sono deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro mentre sui rendimenti è prevista, come di consueto, l’imposta sostitutiva del 20% tipica della previdenza complementare.
L’erogazione della pensione
Al raggiungimento del diritto a pensione, si avrà diritto ad una rendita o alla parziale liquidazione del capitale (fino al 50%) delle somme maturate nel sottoconto italiano, ma prima ancora si potrà anche ottenere un anticipo su quanto maturato oppure la RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata). Infine, il versamento di contributi potrà proseguire anche dopo l’età pensionabile purché risulti almeno un anno di contribuzione al “sottoconto italiano”. In Italia, gli organi competenti preposti al controllo e alla vigilanza saranno COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, per la ricezione delle domande di registrazione dei PEPP da parte dei fornitori, e IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, per le attività di monitoraggio.