Pensioni: quando richiedere la quattordicesima con la domanda di ricostituzione

Lo scorso mese di luglio l’Inps ha pagato la quattordicesima ai pensionati italiani. Coloro che non l’hanno ricevuta pur avendone il diritto, devono rivolgersi a un patronato per presentare idonea domanda di ‘ricostituzione reddituale per quattordicesima’.

A dirlo è 50&PiùEnasco, l’istituto di patronato e di assistenza sociale, presente su tutto il territorio nazionale che fornisce la propria assistenza gratuita nello svolgimento delle pratiche relative a tutte le tipologie di prestazioni erogate dall’Inps.

 Prima però di presentare la suddetta domanda è opportuno verificare i requisiti necessari per averne diritto. I principali requisiti sono:

  • Età anagrafica di 64 anni;
  • requisito reddituale personale sotto il limite di legge, non viene considerato quindi il reddito del coniuge;
  • avere una pensione che rientra tra quelle previste dalla legge per ottenere la somma aggiuntiva.

Da quanto riferito dall’Inps il problema sarebbe attribuibile a un disguido nella raccolta dei dati relativi ai redditi dei pensionati pervenuti allo stesso ente previdenziale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale disguido avrebbe provocato delle incertezze in relazione alla situazione ‘reddituale’ dei pensionati e per tale ragione si è reso necessario che i patronati si attivassero per presentare all’Inps di competenza un’apposita domanda di ricostituzione della pensione.

Solo attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione -avverte il patronato – il pensionato potrà, infatti, ottenere un diritto che gli sarebbe, invece, spettato automaticamente, ovverosia la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla data in cui ha maturato il diritto alla prestazione aggiuntiva. Ne consegue che l’Inps dovrà erogare al pensionato la quattordicesima per l’anno di presentazione della domanda oltre agli arretrati per gli anni pregressi a partire dall’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione (compatibilmente con il termine di prescrizione di 5 anni).

L’Inps, invece, liquida esclusivamente – dice – l’ultima spettanza o, in caso di benefici mensili, vi provvede riconoscendo gli arretrati a far data dalla domanda, omettendo di saldare il dovuto nel rispetto della prescrizione quinquennale. Ciò significa che, nonostante il pensionato abbia diritto a recuperare quanto gli appartiene – continua – entro 5 anni dall’istanza, l’Inps non vi provvede automaticamente neppure quando l’interessato a sollecitarne la corresponsione. Ma c’è di più: infatti, sulla lettera recante la comunicazione di accoglimento della pratica, che l’istituto previdenziale trasmette al beneficiario, non si legge alcuna motivazione o riferimento in merito all’esistenza e alla possibilità di procedere al recupero delle restanti somme”.

Così, proseguendo con l’esempio fatto per la quattordicesima -precisa 50&PiùEnasco- facendo due calcoli, il pensionato rischierebbe di non percepire ben 2.520,00 euro (fino a 5 anni) di arretrati, in tali casi, infatti, sarà necessario, formulare un ricorso amministrativo nei confronti dell’Inps, che sarà deciso dagli organi interni dello stesso ente. Nel caso in cui il ricorso dovesse avere esito negativo, inoltre, bisognerà rivolgersi all’autorità giudiziaria entro tre anni dalla decisione del ricorso da parte dell’Inps.

Non c’è solo la quattordicesima perché in altri casi è possibile ragionare addirittura nell’ottica di centinaia di euro per ogni rateo mensile (si pensi a una integrazione totale, o ad un assegno sociale non erogato per la presunta sussistenza di altri redditi nel frattempo venuti meno).

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