Per determinare il foro competente, è necessario individuare la residenza abituale del fanciullo. Nota a Cassazione. civile. Sezioni. Unite, Sentenza.del 30-03-2018, n. 8042.
Il Regolamento Bruxelles II bis n. 2201/2003 ha introdotto un’articolata disciplina sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, distinguendo nettamente il contenzioso relativo allo scioglimento del matrimonio, da un lato, e quello riguardante la responsabilità genitoriale,dall’altro.
L’art. 8 del Reg. stabilisce che la “competenza generale” per le domande in materia di responsabilità genitoriale è determinata in base al luogo in cui il minore “risiede abitualmente”, conformemente al suo superiore interesse e in particolare al criterio di vicinanza.
Nelle pronunce della Corte di giustizia la nozione di residenza abituale del minore viene nitidamente interpretata a partire dal punto di vista del minore stesso, quale autonomo centro di diritti ed interessi da promuovere e tutelare. Secondo la Corte di Giustizia i giudici nazionali dovrebbero accertare qual sia il luogo in cui il minore vanta il centro effettivo dei propri interessi attraverso un’attenta attività istruttoria, che verta sulla verifica della sussistenza di indici valutabili oggettivamente quali: il decorso del tempo, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche nonché le relazioni familiari e sociali del minore in detto Stato.