A regolare il rapporto tra il ministero dei Trasporti e il concessionario Autostrade per l’Italia è la Convenzione unica del 12 ottobre 2007 con scadenza al 31 dicembre 2038.
Come previsto dagli articoli 8 e 9 della Convenzione, il Concedente (Il Mit) può revocare la concessione alla società Autostrade in caso di ‘accertamento di gravi inadempimenti del concessionario’. Una volta effettuato l’accertamento, ed acquisite le prove di tali inadempimenti, la procedura prevede che Autostrade per l’Italia, entro un termine stabilito, fornisca le ‘proprie giustificazioni’. Solo in seguito, dopo aver respinto le giustificazioni presentate, il Concedente può avviare il procedimento. La decadenza della concessione (articolo 9) viene dichiarata nel caso in cui ‘perduri la grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi’ previsti. Tra questi (articolo 3, comma 1, lettera b) vi è il mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse.
Sempre l’articolo 9 stabilisce che il trasferimento della concessione è subordinato al pagamento del Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo e aggiunge che l’importo viene decurtato a titolo di penale di una somma pari al 10 per cento dello stesso salvo maggior danno subito dal Concedente. Tre parole che, nel caso in cui il Governo sia in grado di presentare le prove di ‘gravi inadempimenti’, potrebbero significare un azzeramento dell’importo previsto.
Nel caso in cui, invece, il Governo procedesse alla revoca della concessione senza essere riuscito a dimostrare eventuali colpe da parte di Autostrade per l’Italia incorrerebbe nel risarcimento previsto dall’articolo 9 bis. Tale articolo prevede, infatti, ‘un indennizzo/risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del Concedente anche di natura straordinaria e imprevedibile’.
Se c’è la prova della colpa non si deve pagare niente. Anzi la stazione appaltante può chiedere il risarcimento del danno.
Il punto chiave della questione è la prova della colpa della società concessionaria. Senza di quella la revoca della concessione non è pensabile. Ma se si riesce a dimostrare l’inadempimento non esistono penali.
Per accertare la colpa ed eventualmente procedere alla revoca della concessione non bisognerà aspettare la sentenza dei magistrati. I due procedimenti sono autonomi. Può non esserci reato ma esserci inadempimento. Bisogna analizzare come si sono comportati nell’adempimento della concessione. E qui c’è un elemento in più che nessuno ha ancora messo in evidenza ed è il fatto che questo tratto di autostrada non è più fruibile perché è crollato il ponte. Vuol dire che, nel caso fosse accertata la colpa del debitore, a suo carico ci sarebbe anche l’impossibilità di svolgere la prestazione. Tutto da accertare.