Attenzione se avete chiesto la pensione con Quota 100 ma allo stesso tempo continuate a percepire redditi da lavoro.
L’Inps, con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019, ha fornito spiegazioni su pensione anticipata percepita con Quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo. L’istituto di previdenza ha precisato come e quando pensione e redditi non sono cumulabili.
Quota 100 è una misura sperimentale di pensionamento anticipato concessa ai lavoratori che abbiano almeno 62 anni di età e abbiano raggiunto i 38 anni di contributi. Per ricevere la pensione è necessaria anche la cessazione dell’attività lavorativa dipendente, ma non anche di quella di lavoro autonomo purché occasionale.
Gli emolumenti ricevuti con la pensione, infatti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. In caso contrario è prevista la sospensione della pensione e il recupero delle somme corrisposte dall’Inps.
L’unica eccezione è rappresentata dai redditi percepiti da attività di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi all’anno.
Secondo la legge 28 marzo 2019 n. 26, di conversione del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 che introdotto Quota 100, la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro, ma non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Se nel periodo che va dalla data di decorrenza della pensione con Quota 100 al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia i pensionati percepiscano redditi da lavoro diversi da quelli per prestazioni occasionali,c’è il rischio di vedersi sospesa la pensione e di dover restituire quanto ricevuto dall’Inps.
Solo per le attività di lavoro svolte in questo periodo pensione e reddito da lavoro non sono cumulabili, precisa l’Inps. Se invece in questo periodo si percepiscono redditi d lavoro ma per attività svolte prima della data di decorrenza della pensione, Quota 100 non viene meno.
Questa precisazione è importante perché può accadere, soprattutto per i lavoratori autonomi, che i compensi per attività di lavoro vengano corrisposti molto tempo dopo lo svolgimento dell’attività stessa, magari quando il lavoratore è già in pensione. In questo caso, dunque, non vale l’incumulabilità.
Va ulteriormente precisato, tuttavia, che questo criterio non si applica ai redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000 euro lordi annui. In questo caso, infatti, si conta l’intero anno, compreso il periodo antecedente alla data di decorrenza della pensione e/o quello successivo al raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Tra i redditi da lavoro autonomo incumulabili con la pensione a Quota 100, l’Inps indica nella circolare: compensi percepiti per l’esercizio di arti; redditi di impresa e utili derivanti da associazione in partecipazione connessi ad attività di lavoro; diritti di autore e brevetti.
I redditi compatibili e dunque cumulabili con la pensione Quota 100: indennità percepite dagli amministratori locali e tutte quelle connesse a cariche pubbliche elettive; redditi di impresa e utili non connessi ad attività di lavoro (socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa); compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale; indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace; indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni; indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario; indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva; redditi derivanti da attività per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili; indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale, rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, di alloggio e di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile; indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o autonomo non cumulabili con Quota 100 si vedrà sospendere il pagamento della pensione nell’anno e nei mesi che precedono il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Le rate della pensione già corrisposte verranno recuperate dall’Inps.