Uno degli argomenti più caldi degli ultimi mesi è sicuramente quello che riguarda le pensioni con le novità introdotte dalla formula Quota 100 che prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata sommando un’età anagrafica di almeno 62 anni con un minimo di 38 anni di contributi.
Partiamo da una considerazione: la legge (comma 3, articolo 14), prevede che la pensione Quota 100 non sia cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, “con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui”. L’Inps, con la circolare attuativa 11/2019, specifica che il divieto di cumulo “si estende anche ai redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero“.
Tradotto: l’unica ipotesi di cumulabilità ammessa è con il reddito da lavoro autonomo occasionale, purché appunto non superi il limite di 5.000 euro lordi annui. Ancora: l’incumulabilità si applica fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Poi vale la regola generale della totale cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e autonomo con la pensione.
Questa la normativa che regola a livello generale il rapporto tra trattamento pensionistico anticipato ed i redditi di lavoro. Tuttavia ci sono delle particolari eccezioni, appunto.
Cosa significa lavoro autonomo occasionale? – Occorre stare molto attenti a cosa si intende per lavoro autonomo occasionale. La parole d’ordine è attenzione: se, infatti, l’attività occasionale si pone in una sorta di continuità con il lavoro precedentemente svolto dal soggetto, questo potrebbe in qualche misura, far venir meno il requisito fondamentale di occasionalità del lavoro autonomo. C’è il rischio che possa essere letto come una continuazione della carriera professionale dell’individuo stesso. Questo, come scritto sopra, comporterebbe la possibilità di sospensione della pensione anticipata per quel determinato anno.
Opzione del cumulo contributivo – Più complesso il discorso che riguarda i pensionati “Quota 100” che hanno conseguito la pensione con il cumulo dei periodi assicurativi. Qui si deve infatti tenere conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione. In caso di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, “vale” il requisito anagrafico meno elevato. Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, occorre prendere in considerazione il requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.
Intanto, sul fronte dei numeri, superano quota 131 mila le domande per Quota 100. Lo conferma l’INPS che ha fornito i numeri del monitoraggio delle richieste pervenute per l’anticipo pensionistico. La gran parte delle domande – complessivamente 131.099 – sono state presentate presso i patronati (121 mila) ed il resto (poco più di 10 mila) direttamente.
A livello geografico, Roma è la città da cui provengono più richieste (9.808), seguita dalle città metropolitane di Milano (5.827) e Napoli (5.520).